Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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L’Agenzia delle Entrate non può pignorare la seconda casa se il debito maturato è inferiore a 120mila euro o se la somma del valore degli immobili è inferiore a 120mila euro.

Che la prima casa non sia pignorabile da parte del fisco è cosa ormai nota: la previsione risale al 2013 quando il cosiddetto Decreto del Fare [1] ha previsto una serie di paletti all’esecuzione forzata esattoriale, tra cui, appunto, l’impossibilità di avviare il pignoramento dell’abitazione principale. Divieto che opera, tuttavia, solo se la casa è anche l’unica di proprietà del debitore e non è di lusso. Quel che però spesso si ignora è che anche il pignoramento sulla seconda casa è vietato in alcune condizioni.

Cerchiamo di analizzarle.

Innanzitutto bisogna ricorda che, così come per la prima casa, anche il divieto di pignoramento della seconda casa vale solo quando il creditore è il fisco, o meglio l’Agente della riscossione (fino al 1° luglio 2017, Equitalia; successivamente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione). Quando invece il creditore è un soggetto privato (come la banca o la controparte che ha vinto una causa), non opera alcun limite e tutti gli immobili del debitore possono essere pignorati a prescindere anche dall’entità del debito.

Detto ciò, veniamo alle condizioni che rendono impossibile, per il fisco, pignorare la casa del debitore, sia essa la prima, la seconda o qualsiasi altra. Qualora il contribuente sia proprietario di più immobili (sia che si tratti di abitazioni, uffici, terreni, ecc.) il pignoramento è possibile solo se:

  • il debito iscritto a ruolo (ossia risultante dalle cartelle notificate da oltre 60 giorni e, quindi, scadute) sia superiore a 120mila euro;
  • la somma di tutti gli immobili di titolarità del debitore sia inferiore a 120mila euro (la modifica è stata introdotta da un recentissimo decreto legge; in precedenza si guardava al valore del solo immobile oggetto di pignoramento).

 

Se manca una sola di queste condizioni il pignoramento è sempre illegittimo, anche se il debitore possiede più di una casa.

Facciamo qualche esempio per comprendere meglio quando il pignoramento sulla seconda casa è vietato.

Se il contribuente è proprietario di 53 immobili e ha un debito con l’erario di 100mila euro non può temere il pignoramento di nessuno di tali beni. Su di essi, però, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca (la quale è subordinata a un debito di almeno 20mila euro). La presenza dell’ipoteca garantisce al fisco solo una soddisfazione prioritaria qualora un altro creditore (ad esempio la banca) metta in vendita l’immobile; l’esecuzione forzata, però, non può mai essere messa in moto dall’Esattore.

Se il contribuente possiede 3 immobili e un debito con l’erario di 200mila euro può decidere di versare subito 81mila euro per portare sotto la soglia “limite” la sua morosità e, quindi, non rendere pignorabile nessuno di essi.

Se il contribuente possiede 3 immobili e un debito con l’erario di 200mila euro non può subire il pignoramento se il valore di tali tre beni, sommati tra loro, non supera 120mila euro. Tale situazione si verifica spesso quando, ad esempio, il contribuente è titolare solo di quote sugli immobili insieme ad altri contitolari e non dell’intera proprietà (perché, ad esempio, li ha ricevuti per eredità).

Riepilogando, il pignoramento sulla seconda casa – ma in realtà ciò vale anche per tutti gli altri immobili – è vietato se il contribuente ha maturato un debito inferiore a 120mila euro o se, sommati tra loro, tali immobili hanno un valore inferiore a 120mila euro.

note

[1] DL n. 69/2013, che ha modificato l’art. 76 del DPR n. 602/73: «Espropriazione immobiliare

1.Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica.

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.1

2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1.

 

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