Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Scompare il fallimento, la nuova procedura per la crisi d’impresa

Addio al termine «fallimento»: approvata dalla Camera la delega sulla riforma delle procedure di insolvenza.
Poche ore fa la Camera ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la riforma delle disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il primo degli aspetti che renderanno famosa questa riforma è il definitivo abbandono del termine “fallimento”, un marchio a vita per l’imprenditore sfortunato. Oltre a ciò viene prevista l’assoggettabilità alla procedura di crisi – che sarà unica a prescindere dal tipo di debitore, sia esso persona fisica o società – anche per i professionisti.

La liquidazione dell’azienda sarà l’ultima spiaggia a cui si potrà ricorrere solo se non è possibile una prosecuzione dell’attività, eventualmente trovando un acquirente dell’impresa.

Ma procediamo con ordine.

Il testo della delega al Governo [1], che ora passa al Senato (che si può scaricare cliccando su questo link), intende riformare le discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Probabilmente troverà spazio anche un ulteriore ritocco della procedura di sovraindebitamento del consumatore che ancora non è riuscita a decollare, nonostante la convenienza.
Come detto, la riforma intende abbandonare il termine «fallimento», come peraltro già accade in Francia, Germania e Spagna. Tale espressione «si accompagna spesso alla stigmatizzazione sociale e al discredito anche personale conseguente all’esito imprenditoriale sfortunato».
Nell’intento di favorire gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di allerta, per un’emersione precoce della crisi d’impresa e una sua risoluzione assistita, cancellando la segnalazione diretta dei creditori qualificati (Inps e Fisco) all’autorità giudiziaria. Segnalazione che invece andrà effettuata all’organismo di composizione della crisi costituito presso ogni camera di commercio. Cade poi anche la necessità di uno sbocco finale della procedura di allerta davanti al Tribunale; non sarà così in ogni caso, come previsto prima dell’Aula, ma solo quando l’azienda versa in condizione di insolvenza: a quel punto l’organismo segnalerà l’insolvenza al pubblico ministero.
Il Guardasigilli Andrea Orlando ha commentato: «si tratta di un primo passo importantissimo verso l’approvazione definitiva di una riforma che finalmente modernizza un sistema vecchio di 74 anni. Con questo provvedimento si anticipano le procedure di allerta, si cerca di prevenire il rischio default quando è ancora possibile e si colma la lacuna che riguardava i gruppi di imprese: insomma, si contribuisce fondamentalmente alla competitività del Paese, che così si allinea ai criteri che, in materia, ispirano gli altri Stati europei. Mi auguro che il testo possa essere presto licenziato anche dal Senato».
I principi della riforma delle procedure di crisi d’impresa e insolvenza
La riforma intende:
sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con espressioni equivalenti, quali «insolvenza» o « liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;
eliminare l’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio;
introdurre una nuova definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza;
adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte di appello;
assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive;
dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa;
ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure;
assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata.

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