Segnalazione a centrale rischi illecita se banca dà l'ok al piano di rientro
Cassazione civile , sez. I, sentenza 12.02.2014 n° 3165 (Maria Elena Bagnato)
La segnalazione alla Centrale Rischi effettuata successivamente all'accettazione da parte della banca del piano di rientro di un finanziamento di un cliente, è illegittima.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nella sentenza 3 dicembre 2013 - 12 febbraio 2014, n. 3165.
Nel caso in esame, una Banca era stata condannata dalla Corte d’Appello al risarcimento del danno in favore di una s.p.a. per l'illegittima comunicazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia del mancato rientro delle esposizioni debitorie inferiori al fido concesso. In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato che la suddetta segnalazione risaliva al momento successivo all'accettazione da parte della Banca del piano di rientro del debito senza richiesta di garanzie e comunque dopo il versamento della prima rata da parte dell’impresa debitrice, quindi in un contesto di assoluta regolarità pattizia. Inoltre, dai documenti esaminati, si evinceva che la società aveva una serie di affidamenti utilizzati e fidi disponibili da parte della Banca, con un bilancio annuo più cospicuo rispetto al debito con l’intermediario finanziario, che invece appariva di modesto rilievo. Per tali ragioni, la comunicazione alla Centrale dei Rischi era ingiustificata.
Avverso tale sentenza di appello, la Banca convenuta ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. In sintesi, la ricorrente denunciava che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni in materia della Banca d'Italia non annoverando, fra le "segnalazioni di rischio" anche le "sofferenze" ovvero i "finanziamenti in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente, indipendentemente dall'esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita". La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui la ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto, evidenziando “che “la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 01/04/2009).”
Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'obbligo di segnalazione non può prescindere dalla situazione economico-finanziaria del cliente per cui la banca è tenuta a valutarla, anche mediante l'analisi dei bilanci. Essendo infondato il presupposto sul quale si basa l'intero motivo di ricorso, esso è stato rigettato.