Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Compensi per Mediazione Creditizia – Note esplicative

Compensi per Mediazione Creditizia – Note esplicative


il Ministero per l’Economia e le Finanze con l’emanazione del Decreto Ministeriale, ai sensi della Legge sull’usura n. 108 del 1996, riguardante i tassi rilevati dalla Banca d’Italia, in vigore per il periodo di applicazione 1° luglio – 30 settembre 2010, ha anche inserito i dati riguardanti i compensi da mediazione creditizia. Infatti a partire dalla presente rilevazione, gli intermediari segnalano i compensi complessivamente pagati ai mediatori, comprensivi degli oneri direttamente a carico dei clienti e di quelli sostenuti dagli intermediari.

La rilevazione del corrispettivo, complessivamente incassato dal mediatore, indicherà un parametro quantitativo di riferimento per la valutazione del reato di mediazione usuraria.

Questi i compensi di mediazione rilevati:

Finanziamenti alle imprese: 2,20%
Finanziamenti alle famiglie: 4,51%
Mutui Ipotecari: 1,33%

Il compenso di mediazione, che rileva ai fini della presente rilevazione, comprende sia la commissione a carico del soggetto finanziatore sia quella a carico del cliente, a fronte di una attività di mediazione svolta dai mediatori creditizi (persone fisiche e giuridiche) iscritti all’albo istituito ai sensi dell’art. 16 delle Legge 108/96;

Per ciascuna operazione finanziaria il compenso percepito per l’attività di mediazione deve essere rapportato all’ammontare finanziato utilizzato per individuare la classe d’importo e segnalato in misura percentuale seguendo il semplice schema sotto riportato:

Commissione *100
MED: _____________________
Ammontare finanziato

Occorre sul punto precisare che, il reato di c.d. “mediazione usuraria”, può consistere nel mettere in relazione il cliente con l’intermediario facendosi corrispondere – appunto – una provvigione eccedente rispetto alla sogli ammessa dalla legge (art. 644 co. II codice penale).

Il Codice Penale, tuttavia, non prevede espressamente la possibilità per il Governo di definire, in via regolamentare, quale sia la soglia di usurarietà (facoltà invece espressamente prevista per l’usura “classica” relativa al costo del finanziamento).

Pertanto, pur accogliendo favorevolmente qualsiasi norma e modifica che vada nel senso della maggiore tutela del Consumatore e dell’Utente, appare opportuno che la Banca d’Italia e/o il Ministero Economia e Finanze evidenzino quale sia il valore e la funzione dei dati rilevati.

Appare infatti evidente il rischio di ingiustificato utilizzo delle soglie sopraccitate ai fini dell’individuazione della “provvigione usuraria”: tali soglie non possono infatti che avere rilievo meramente indicativo e di ausilio ai fini dell’individuazione della provvigione “usuraria”.

L’utilizzo automatico di tali soglie appare poi ulteriormente illegittimo laddove si consideri che le segnalazioni pervenute alla Banca d’Italia sono state (erroneamente) raggruppate in sole tre categorie, rendendo così pressoché impossibile distinguere – ad esempio – quale possa essere la soglia usuraria per le provvigioni relative ad operazioni di cessione del quinto dello stipendio rispetto agli altri prestiti alle famiglie (operazioni – come noto – caratterizzate da ben diversi costi di mediazione).

Precisiamo inoltre che eventuali servizi di consulenza prestati dal mediatore NON vanno inclusi nella rilevazione a fini anti-usura.

È fondamentale, però, che si tratti di servizi fatturati a parte e non direttamente collegati all’attività di mediazione. Laddove non fosse possibile distinguere in modo chiaro tra consulenza e mediazione, i relativi oneri vanno inclusi nel TEG e nel MED.

Cordialmente

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