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DECRETO 17 Febbraio 2011 : determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da arte di talune categorie di operatori non finanziari
Il MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 25 gennaio 2006, n.
29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005» - ed in particolare l'art.
22;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni;
Visto l'art.
41, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, che, al fine di agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria, sono emanati e
periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art.
10, comma 2, lettere e) e g) e per quelli indicati nell'art.
14 dello stesso decreto;
Visto l'art.
41, comma 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, che dispone che gli indicatori di anomalia,
elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il
coordinamento;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» e
successive modificazioni;
Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si e' pronunciato favorevolmente nella riunione del 30 ottobre 2009;
Su proposta della Unita' di informazione finanziaria, di cui all'art.
6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231;
Decreta: Art.
1 Definizioni
1.
Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:
a) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art.
1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con
finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
b) «riciclaggio»: in conformita' con l'art.
2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, «le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a
tale attivita';
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
c) «UIF»: l'Unita' di Informazione Finanziaria, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
d) «TULPS»: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 e successive modificazioni.
Art.
2 Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto si applica ai soggetti che, secondo le norme di settore rispettivamente applicabili, svolgono le attivita' di
seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste dalle norme pure di seguito riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di
cui all'art. 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'art.
5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici
con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista
la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali e' prevista la
licenza di cui all'art. 127 del TULPS;
i) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi
di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
l) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;
m) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e' prevista la licenza dall'art. 115 del TULPS.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la propria sede legale in Italia nonche' gli stabilimenti italiani (ad
esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «operatori».
Art. 3 Indicatori di anomalia
1. Al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
si forniscono nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in
indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari del presente decreto, e indicatori specifici per
categoria di soggetti di cui al precedente art. 2.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di
contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se'
sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali e' necessario una valutazione concreta
specifica.
4. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato 1 del
presente decreto, puo' non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la
massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano
egualmente sintomatici di profili di sospetto.
5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono
un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
6. Gli operatori si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che
oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione
complessiva sulla natura dell'operazione.
7. Gli operatori utilizzano la casistica quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta,
selezionando gli indicatori in relazione all'attivita' concretamente svolta.
Art.
4 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
1.
Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori hanno riguardo ai principi e alle
indicazioni generali contenute nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto.
2.
La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno
indicati con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art.
6, comma 6, lettera e-bis) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231 e successive modificazioni.
Roma, 17 febbraio 2011
ALLEGATO 1 : Indicatori generali di anomalia connessi all'identita' o all'atteggiamento del cliente.
1.
Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo a: la propria identita' o quella
dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della operazione richiesta; l'attivita' esercitata; la situazione economica
e patrimoniale propria o dell'eventuale gruppo societario di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identita' dei delegati
alla firma, la struttura di proprieta' o di controllo societario.
1.1.
Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
1.2.
Con riguardo alle case da gioco, il cliente pone in essere comportamenti finalizzati a sottrarsi agli obblighi di
identificazione all'ingresso, tenta di accedere con un biglietto non valido, cede il proprio biglietto di ingresso oppure si appropria di
tessera di ingresso appartenente ad altro cliente.
2.
Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per
l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
2.1.
Il cliente, all'atto di esibire documenti di identita' ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione,
rinuncia ad eseguirla.
3.
Il cliente mostra un'inusuale familiarita' con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela
e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalita' di applicazione di tali
presidi.
4.
Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo dell'operazione richiesta,
suscitando il dubbio che egli possa agire con finalita' illecite per conto di un soggetto terzo(persona fisica, giuridica o ente di
fatto).
5.
Il cliente richiede prestazioni tese a dissimulare l'origine illecita di capitali ed e' noto per essere stato sottoposto a
procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero
associato) a soggetti sottoposti a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero richiede di effettuare operazioni
con soggetti noti per essere state sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro.
6.
Il cliente e' censito, e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente o associato) a soggetti censiti ovvero richiede
di effettuare operazioni con soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
7.
Il cliente opera in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze e richiede le seguenti prestazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attivita' esercitata o a particolari
condizioni adeguatamente documentate:
- costituzione o trasferimento, nei predetti Stati, di diritti reali su immobili;
- operazioni di ricezione e/o trasferimento di fondi;
- spedizione di fondi a un ristretto numero di beneficiari stranieri localizzati nei predetti Stati.
Indicatori generali di anomalia connessi alle modalita' di esecuzione delle operazioni.
8.
Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo
economico-patrimoniale o con l'attivita' del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale dell'eventuale gruppo societario a cui
lo stesso appartiene.
8.1.
Operazioni che comportano l'impiego di disponibilita' che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo
economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere.
8.2.
Operazioni richieste da organismi non lucrativi per finalita' non compatibili con quelle dichiarate in base alla
documentazione prodotta dall'ente.
8.3.
Operazioni, specie se effettuate in contanti, disposte da piu' clienti recanti lo stesso indirizzo, specie se tale indirizzo
appartiene anche ad una societa' commerciale e cio' appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi.
9.
Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalita' inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale
svolgimento della professione o dell'attivita'.
9.1.
Frequente rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con l'operatore.
9.2.
Frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita'
esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
9.3.
Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di
domiciliazione di comodo.
9.4.
Ripetuta chiusura e riapertura del conto gioco con prelievo sistematico delle somme in giacenza.
9.5.
Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del cliente.
9.6.
Richiesta di prestazione a un operatore dislocato in localita' distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva
dell'attivita' del cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
10.
Richiesta di prestazioni o operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose
per il cliente.
10.1 Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalita' di svolgimento della prestazione, specie
se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.
10.2.
Richiesta di effettuare operazioni con modalita' eccessivamente complesse o involute in rapporto allo scopo
dichiarato.
10.3.
Acquisto di beni di pregio a un prezzo molto superiore al valore di mercato o di stima degli stessi, specie se effettuato per
contanti.
10.4.
Richiesta di concludere l'operazione in fretta e a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo.
Indicatori generali di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati.
11.
Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli
motivi legati al tipo di attivita' esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
11.1.
Ricorso ripetuto ovvero per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al
portatore, nonche' a valuta estera o all'oro.
11.2.
Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario
situato in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
11.3.
Utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione effettuata, di banconote impacchettate o arrotolate in
modo inusuale ovvero di banconote molto logore.
11.4.
Frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per importi complessivamente rilevanti.
12.
Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalita' di pagamento gia' convenute, soprattutto se cio' implica il
ricorso a mezzi di pagamento non appropriati alle ordinarie prassi di mercato.
12.1.
Richiesta di accredito delle vincite su conti sempre diversi.
12.2.
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione di un cliente attraverso il pagamento in
un'unica soluzione, specie se effettuato per importo rilevante in contanti, quando era stato concordato in origine un pagamento
rateizzato.
13.
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalita' tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a
tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attivita' esercitata o a
particolari condizioni adeguatamente documentate.
14.
Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza
di ragionevoli motivi legati all'attivita' esercitata.
14.1.
Utilizzo della stessa carta di credito o del medesimo conto corrente bancario per ricaricare o prelevare da conti gioco diversi,
ovvero utilizzo di piu' carte di credito o conti correnti per ricaricare o prelevare dallo stesso conto gioco.
Indicatori specifici di anomalia relativi alle attivita' di:
i) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento; ii) fabbricazione,
mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi; iii) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di
imprese artigiane; iv) commercio di cose antiche; v) esercizio di case d'asta o galleria d'arte.
15.
Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti.
16.
Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente.
17.
Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una societa' che presenta un capitale sociale ridotto.
18.
Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi.
19.
Acquisto o vendita di uno o piu' beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto
differenti.
20.
Frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi, quando i rapporti non appaiono
giustificati.
Indicatori specifici di anomalia relativi alle attivita' di:
i) recupero di crediti per conto terzi; ii) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari
giurate; iii) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate.
21.
Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da terzo estraneo al rapporto negoziale con il cliente in assenza di
ragionevoli motivi.
22.
Richiesta di custodia o trasporto di contanti per importi molto rilevanti, palesemente incoerenti con il profilo
economico-patrimoniale del cliente.
23.
Richiesta di trasporto e consegna di contanti, titoli o valori per importi rilevanti in favore di soggetti terzi non legati da
rapporti personali o professionali con il cliente.
24.
Richiesta di effettuare operazioni di deposito di denaro, beni o altri valori, con istruzione di impiegarli per finalita' non usuali
rispetto alla normale attivita' del cliente.
25.
Frequente richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di trasferire denaro contante in favore di un medesimo beneficiario.
26.
Formulazione di istruzioni, in assenza di ragionevoli motivi, affinche' i fondi vengano ritirati da una terza parte per conto del
beneficiario.
27.
Frequente ricorso a un canale alternativo a quello bancario e finanziario.
28.
Frequenti trasferimenti di denaro contante a soggetti ubicati in localita' non ricollegabili alla normale attivita' del cliente,
soprattutto se provenienti o destinati verso Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Indicatori specifici di anomalia relativi alle attivita' di:
i) gestione di case da gioco;
ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.
29.
Modalita' di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi.
29.1.
Acquisto di un rilevante numero di gettoni, specie se ripetuto, a fronte della mancata partecipazione al gioco.
29.2.
Acquisto di gettoni e partecipazione al gioco in maniera ridotta da parte di piu' soggetti, seguito dalla richiesta di
convertire i gettoni con un assegno intestato a favore di una terza persona.
29.3.
Alimentazione del conto gioco on line da parte di soggetti terzi.
29.4.
Improvviso e vorticoso aumento di giocate a valere su un conto gioco per lungo tempo inattivo.
29.5.
Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri clienti al fine di contenere e compensare le rispettive perdite.
29.6.
Richiesta di emissione di un certificato o un assegno di vincita nome di terzi soggetti, non legati da rapporti personali.
29.7.
Ingresso al casino' da parte di soggetto gia' in possesso di gettoni di gioco.
30.
Ripetuto acquisto per contanti di gettoni da gioco senza poi partecipare al gioco, ovvero partecipandovi in maniera occasionale e
comunque molto ridotta rispetto al volume di gettoni di gioco complessivamente acquisiti e successiva richiesta di conversione dei
gettoni in assegno.
30.1.
Cambio di gettoni da gioco in assegni o altri mezzi di pagamento di importo frazionato, per fini che non appaiono
riconducibili al gioco.
30.2.
Acquisto cospicuo di gettoni di gioco utilizzando contante di piccolo taglio.
30.3.
Conto gioco con giacenze rilevanti e non movimentato.
30.4.
Richiesta di cambiare in un unico assegno le somme risultanti dalle vincite, alle quali il cliente aggiunge ulteriori
somme proprie in contanti.
30.5.
Tentato acquisto di gettoni di gioco da altri giocatori, soprattutto se per contanti.
Indicatori specifici di anomalia relativi all'attivita' di agenzia di affari in mediazione immobiliare.
31.
Richiesta di effettuare investimenti in beni immobili per importi incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente
o del gruppo societario di appartenenza, ovvero in assenza di qualsivoglia legame con lo Stato in cui si trovano gli immobili,
specie se il cliente e' una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al decreto legislativo 21
novembre 2007, n.
231.
32.
Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto
diritti su beni immobili.
33.
Richiesta di acquisto o vendita di beni immobili in contanti, soprattutto se per importi molto rilevanti.
34.
Rifiuto di, o riluttanza a, fornire indicazioni precise delle modalita' di pagamento del corrispettivo di un acquisto o una vendita
immobiliare.
35.
Acquisto o vendita di un bene immobile ad un prezzo molto superiore al suo valore di mercato.
36.
Acquisto di un bene immobile senza disporre di, ne' acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato dello
stesso, ovvero sull'equita' delle condizioni contrattuali.
37.
Acquisto e successiva vendita di uno o piu' immobili in un ristretto arco di tempo, ovvero vendita e successivo acquisto,
soprattutto se la seconda transazione e' effettuata per importi molto differenti rispetto alla transazione iniziale.
ALLEGATO 2 La segnalazione di operazioni sospette
1. Principi generali
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli operatori devono fare riferimento alla
nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni,
diversa da quella prevista dall'art. 648 bis del codice penale.
La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle
operazioni da segnalare.
Gli operatori inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia
stata eseguita per motivi di sospetto.
Il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non puo' essere limitato alla fase
di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non puo' costituire
elemento fondante di una segnalazione.
Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale
esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si
astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del
terrorismo.
Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero l'esecuzione
dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di
immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali
restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative; se poste in essere in buona fede e per le finalita' previste dalla normativa non comportano responsabilita' di alcun tipo
per gli operatori e per i loro collaboratori o dipendenti.
Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attivita' di approfondimento. In
particolare, nessuna responsabilita' deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.
La segnalazione e' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
Non si deve procedere alla segnalazione di fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei
titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto, che vanno comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, con le
modalita' indicate nella Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 80414 del 1°agosto 2008. Da tali violazioni non
consegue, infatti, necessariamente una valutazione di sospetto, con conseguente obbligo di segnalazione.
2. L'analisi delle operazioni da segnalare
La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte degli operatori, delle informazioni raccolte,
registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonche' di quelle disponibili in virtu' dell'attivita'
professionale prestata.
A tal fine gli operatori valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni
compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico. Cio' consente di individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacita'
economica del cliente e alle prestazioni di solito richieste dallo stesso.
L'operatore, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi
oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico; in ogni caso, e'
tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di eventuale anomalia anche in assenza di un impulso riveniente da collaboratori o
dipendenti.
Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a
carico dell'operatore, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto o della prestazione
professionale.
3. La sospensione delle operazioni
La UIF puo' sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell'Autorita'
giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purche' cio' non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai
suddetti organi.
Il provvedimento di sospensione e' comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Gli operatori possono preavvisare telefonicamente o via fax la UIF, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con
particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.
4. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo
Gli operatori sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo.
L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attivita' di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo
soggettivo del cliente, presenta evidenti difficolta', in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento
del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.
Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali indicatori di anomalia di ausilio nella
individuazione di attivita' di riciclaggio consentono, altresi', di rilevare attivita' potenzialmente riconducibili al finanziamento del
terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione spettera' alla UIF, in sede di
approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorita' investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini,
confermare il fondamento della segnalazione, individuando un'eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del
terrorismo.
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.
Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente
designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La
materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalita' operative per eseguire tali misure e' regolata dal d.lgs. n. 109 del
2007.
5. La procedura di segnalazione
Per una piu' efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, e' opportuno che gli operatori - in particolare se operanti
nell'ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'iter
valutativo seguito.
Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneita' di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilita' a posteriori delle motivazioni
delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorita' competenti, consentono la ripartizione delle rispettive
responsabilita'.
Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificita' dell'attivita' svolta e delle dimensioni organizzative e
operative.
Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni
sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.
La scelta in merito all'adozione di programmi informatici di ausilio per la valutazione delle operazioni e' rimessa all'autonomia
organizzativa dei segnalanti.
6. La tutela della riservatezza
Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle
stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.
Gli operatori adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di
operazioni sospette.
Gli operatori che svolgono la propria attivita' attraverso strutture aziendali nelle quali operano piu' persone non indicano,
nella segnalazione, il nominativo della persona che ha rilevato il sospetto, ne' usano indicazioni che, sia pure impersonali, siano
comunque atte alla individuazione del soggetto segnalante.
Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' dei segnalanti sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del
titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.
La UIF e gli organi investigativi possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento
investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione e a quegli operatori ai quali la segnalazione e' direttamente collegata.
La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti e gli scambi di informazioni
in merito alle operazioni segnalate, tra la UIF e gli organi investigativi avvengono per via telematica, con modalita' idonee a
garantire la riservatezza e l'integrita' delle informazioni trasmesse.
L'identita' dell'operatore che ha effettuato la segnalazione puo' essere rivelata solo qualora l'autorita' giudiziaria, con decreto
motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
Gli operatori che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione
e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La violazione del
divieto di comunicazione e' sanzionata penalmente ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.
7. Flusso di ritorno
L'UIF comunica agli operatori l'avvenuta archiviazione della segnalazione e i casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore
corso in sede di approfondimento investigativo.
Anche il flusso informativo di ritorno e' sottoposto a un regime di rigorosa riservatezza e al divieto di comunicazione penalmente
sanzionato ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
8. Formazione
Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli
elementi di sospetto.
Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attivita' potenzialmente connesse con il riciclaggio e il
finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
La formazione deve avere carattere di continuita' e sistematicita', nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di
antiriciclaggio.
Commento
Purtroppo tutta la parte destra rimane nascosta dalla striscia azzurra e quindi gran parte delle parole non si leggono. ciao Aldo
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