Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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DECRETO 17 Febbraio 2011 : determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da arte di talune categorie di operatori non finanziari

 

Il MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 
 
29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005» - ed in particolare l'art. 
22; 
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni; 
Visto l'art. 
41, comma 2, lettera c), del   citato   decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
 231, che, al fine di agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unita'   di   informazione   finanziaria,   sono    emanati    e
periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 
 
10, comma 2, lettere e) e g) e per quelli indicati nell'art. 
 14 dello stesso decreto; 
Visto l'art. 
41, comma 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231, che dispone che gli indicatori di anomalia,
elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il
coordinamento; 
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» e
successive modificazioni; 
Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si   e' pronunciato favorevolmente nella riunione del 30 ottobre 2009; 
Su proposta della Unita' di informazione finanziaria, di cui all'art. 
6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231; 
 Decreta: Art. 
1 Definizioni 
   1. 
 
Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per: 
    a) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 
 
1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con
finalita' di terrorismo previsti dal codice   penale,   e   cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»; 
    b) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 
 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231, «le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 
      la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita', allo scopo   di   occultare   o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 
      l'occultamento o la dissimulazione   della   reale   natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a
tale attivita'; 
      l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; 
      la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»; 
    c) «UIF»: l'Unita' di Informazione Finanziaria,   cioe'   la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo; 
    d) «TULPS»: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773 e successive modificazioni. 
 
Art. 
2 Ambito di applicazione 
  1. 
 
Il presente decreto si applica ai soggetti che, secondo le norme di settore rispettivamente applicabili, svolgono le attivita' di 
seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva

dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste dalle norme pure di seguito riportate: 

 

    a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del TULPS;

    b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di

cui all'art. 134 del TULPS;

    c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo

delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

    d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'art.

5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

    e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici

con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

    f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

    g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista

la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

    h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali e' prevista la

licenza di cui all'art. 127 del TULPS;

    i) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di   imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi

di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

    l) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;

    m) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e' prevista la licenza dall'art. 115 del TULPS.

 

 2. Sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la propria sede legale in Italia nonche' gli stabilimenti italiani (ad

esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero.

 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «operatori».

 

 Art. 3 Indicatori di anomalia

 

 1. Al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,

si forniscono nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in

indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari del presente decreto, e indicatori   specifici   per

categoria di soggetti di cui al precedente art. 2.

 2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di

contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

 3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se'

sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali e' necessario una valutazione concreta

specifica.

 4. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato 1 del

presente decreto, puo' non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la

massima attenzione   ulteriori   comportamenti   e   caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti  negli indicatori, siano

egualmente sintomatici di profili di sospetto.

 5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono

un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

 6.  Gli operatori   si   avvalgono   degli   indicatori   previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi   che

oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano   una   valutazione

complessiva sulla natura dell'operazione.

 7. Gli operatori utilizzano la casistica quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta,

selezionando gli indicatori in relazione all'attivita' concretamente svolta.

 

Art. 
 4 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette 
   1. 
 
Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori hanno riguardo ai principi e alle
indicazioni generali contenute nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto. 
 
  2. 
 
La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno
indicati con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 
 
6, comma 6, lettera e-bis) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231 e successive modificazioni. 
 
     Roma, 17 febbraio 2011 
 ALLEGATO 1 :  Indicatori generali   di   anomalia   connessi   all'identita'   o all'atteggiamento del cliente. 
 
   1. 
 
Il cliente   fornisce   informazioni   palesemente   inesatte, incomplete ovvero false con riguardo a: la propria identita' o quella
dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della operazione richiesta; l'attivita' esercitata; la situazione economica
e patrimoniale propria o dell'eventuale gruppo   societario   di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identita' dei delegati
alla firma, la struttura di proprieta' o di controllo societario. 
 
    1.1. 
 
Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti. 
 
    1.2. 
 
Con riguardo alle case da gioco, il cliente pone in essere comportamenti   finalizzati   a   sottrarsi    agli    obblighi    di
identificazione all'ingresso, tenta di accedere con un biglietto non valido, cede il proprio biglietto di ingresso oppure si appropria di
tessera di ingresso appartenente ad altro cliente. 
 
  2. 
 
Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per
l'esecuzione dell'operazione ovvero per   il   regolamento   delle prestazioni. 
 
    2.1. 
 
Il cliente, all'atto di esibire documenti di identita' ovvero alla richiesta di fornire informazioni   sull'operazione,
rinuncia ad eseguirla. 
 
  3. 
 
Il cliente mostra un'inusuale familiarita' con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela
e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalita' di applicazione di tali
presidi. 
 
  4. 
 
Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo   dell'operazione   richiesta,
suscitando il dubbio che egli possa agire con finalita' illecite per conto di un soggetto terzo(persona fisica, giuridica o ente di
fatto). 
 
  5. 
 
Il cliente richiede prestazioni tese a dissimulare l'origine illecita di capitali ed e' noto per essere stato  sottoposto a
procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero
associato) a soggetti sottoposti a procedimento   penale   o   a provvedimenti di sequestro, ovvero richiede di effettuare operazioni
con soggetti noti per essere state sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro. 
 
  6. 
 
Il cliente e' censito, e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente o associato) a soggetti censiti ovvero richiede
di effettuare operazioni con soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo. 
 
  7. 
 
Il cliente opera in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze e richiede le seguenti prestazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attivita' esercitata o a particolari
condizioni adeguatamente documentate: 
    - costituzione o trasferimento, nei predetti Stati, di diritti reali su immobili; 
    - operazioni di ricezione e/o trasferimento di fondi; 
    - spedizione di fondi a un ristretto numero di beneficiari stranieri localizzati nei predetti Stati. 
 
  
 Indicatori generali di anomalia connessi alle   modalita'   di esecuzione delle operazioni. 
 
  8. 
 
Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto   ovvero   scopo   non    compatibile    con    il    profilo
economico-patrimoniale o con l'attivita' del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale dell'eventuale gruppo societario a cui
lo stesso appartiene. 
 
    8.1. 
 
Operazioni che comportano l'impiego di disponibilita' che appaiono   del   tutto    sproporzionate    rispetto    al    profilo
economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere. 
 
    8.2. 
 
Operazioni richieste da organismi non   lucrativi   per finalita' non compatibili con quelle dichiarate in base   alla
documentazione prodotta dall'ente. 
 
    8.3. 
 
Operazioni, specie se effettuate in contanti, disposte da piu' clienti recanti lo stesso indirizzo, specie se tale indirizzo
appartiene anche ad una societa' commerciale e cio' appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi. 
 
  9. 
 
Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalita' inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale
svolgimento della professione o dell'attivita'. 
 
    9.1. 
 
Frequente rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con l'operatore. 
 
    9.2. 
 
Frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita'
esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate. 
 
    9.3. 
 
Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre   forme   di
domiciliazione di comodo. 
 
    9.4. 
 
Ripetuta chiusura e riapertura del conto gioco con prelievo sistematico delle somme in giacenza. 
 
    9.5. 
 
Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del cliente. 
 
    9.6. 
 
Richiesta di prestazione a un operatore dislocato  in localita' distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva
dell'attivita' del cliente, in assenza di ragionevoli motivi. 
 
  10. 
 
Richiesta di prestazioni o operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose
per il cliente. 
 
    10.1 Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalita' di svolgimento della prestazione, specie
se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente. 
 
    10.2. 
 
Richiesta   di   effettuare   operazioni   con   modalita' eccessivamente complesse o involute   in   rapporto   allo   scopo
dichiarato. 
 
    10.3. 
 
Acquisto di beni di pregio a un prezzo molto superiore al valore di mercato o di stima degli stessi, specie se effettuato per
contanti. 
 
    10.4. 
 
Richiesta di concludere l'operazione in fretta e   a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo. 
 
 
  Indicatori generali di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati. 
 
 
  11. 
 
Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli
motivi legati al tipo di attivita' esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate. 
 
    11.1. 
 
Ricorso ripetuto ovvero per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al
portatore, nonche' a valuta estera o all'oro. 
 
    11.2. 
 
Versamento di un consistente acconto in  contanti   e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario
situato in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
    11.3. 
 
Utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione effettuata, di banconote impacchettate o arrotolate in
modo inusuale ovvero di banconote molto logore. 
 
    11.4. 
 
Frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per importi complessivamente rilevanti. 
 
  12. 
 
Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalita' di pagamento gia' convenute, soprattutto se cio' implica il
ricorso a mezzi di pagamento non appropriati alle ordinarie prassi di mercato. 
 
    12.1. 
 
Richiesta di accredito delle vincite su conti sempre diversi. 
 
    12.2. 
 
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione di un cliente attraverso il pagamento in
un'unica soluzione, specie se effettuato per importo rilevante in contanti, quando era stato concordato in origine un pagamento
rateizzato. 
 
  13. 
 
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalita' tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a
tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attivita' esercitata o a
particolari condizioni adeguatamente documentate. 
 
  14. 
 
Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza
di ragionevoli motivi legati all'attivita' esercitata. 
 
    14.1. 
 
Utilizzo della stessa carta di credito o del medesimo conto corrente bancario per ricaricare o prelevare da conti gioco diversi,
ovvero utilizzo di piu' carte di credito o conti correnti per ricaricare o prelevare dallo stesso conto gioco. 
 
 
  Indicatori specifici di anomalia relativi alle attivita' di: 
i) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o   di   investimento;   ii)   fabbricazione,
mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi; iii) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di
imprese artigiane; iv) commercio di cose antiche; v) esercizio di case d'asta o galleria d'arte. 
 
   15. 
 
Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti. 
 
  16. 
 
Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente. 
 
  17. 
 
Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una societa' che presenta un capitale sociale ridotto. 
 
  18. 
 
Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi. 
 
  19. 
 
Acquisto o vendita di uno o piu' beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto
differenti. 
 
  20. 
 
Frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi, quando i   rapporti   non   appaiono
giustificati. 
 
   Indicatori specifici di anomalia relativi alle attivita' di: 
i) recupero di crediti per conto terzi; ii) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari
giurate; iii) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate. 
 
   21. 
 
Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da terzo estraneo al rapporto negoziale con il cliente in assenza   di
ragionevoli motivi. 
 
  22. 
 
Richiesta di custodia o trasporto di contanti per importi molto rilevanti,     palesemente     incoerenti     con     il      profilo
economico-patrimoniale del cliente. 
 
  23. 
 
Richiesta di trasporto e consegna di contanti, titoli o valori per importi rilevanti in favore di soggetti terzi non legati da
rapporti personali o professionali con il cliente. 
 
  24. 
 
Richiesta di effettuare operazioni di deposito di denaro, beni o altri valori, con istruzione di impiegarli per finalita' non usuali
rispetto alla normale attivita' del cliente. 
 
  25. 
 
Frequente richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di trasferire denaro contante in favore di un medesimo beneficiario. 
 
  26. 
 
Formulazione di istruzioni, in assenza di ragionevoli motivi, affinche' i fondi vengano ritirati da una terza parte per conto del
beneficiario. 
 
  27. 
 
Frequente ricorso a un canale alternativo a quello bancario e finanziario. 
 
  28. 
 
Frequenti trasferimenti di denaro contante a soggetti ubicati in localita' non ricollegabili alla normale attivita' del cliente,
soprattutto se provenienti o destinati verso Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. 
 
   Indicatori specifici di anomalia relativi alle attivita' di: 
i) gestione di case da gioco; 
ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro. 
 
   29. 
 
Modalita' di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi. 
 
    29.1. 
 
Acquisto di un rilevante numero di gettoni, specie se ripetuto, a fronte della mancata partecipazione al gioco. 
 
    29.2. 
 
Acquisto di gettoni e partecipazione al gioco in maniera ridotta da parte di piu' soggetti, seguito dalla richiesta di
convertire i gettoni con un assegno intestato a favore di una terza persona. 
 
    29.3. 
 
Alimentazione del conto gioco on line da parte di soggetti terzi. 
 
    29.4. 
 
Improvviso e vorticoso aumento di giocate a valere su un conto gioco per lungo tempo inattivo. 
 
    29.5. 
 
Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri clienti al fine di contenere e compensare le rispettive perdite. 
 
    29.6. 
 
Richiesta di emissione di un certificato o un assegno di vincita nome di terzi soggetti, non legati da rapporti personali. 
 
    29.7. 
 
Ingresso al casino' da parte di soggetto gia' in possesso di gettoni di gioco. 
 
  30. 
 
Ripetuto acquisto per contanti di gettoni da gioco senza poi partecipare al gioco, ovvero partecipandovi in maniera occasionale e
comunque molto ridotta rispetto al volume di gettoni di gioco complessivamente acquisiti e successiva richiesta di conversione dei
gettoni in assegno. 
 
    30.1. 
 
Cambio di gettoni da gioco in assegni o altri mezzi di pagamento di importo frazionato, per fini   che   non   appaiono
riconducibili al gioco. 
 
    30.2. 
 
Acquisto cospicuo di gettoni di gioco utilizzando contante di piccolo taglio. 
 
    30.3. 
 
Conto gioco con giacenze rilevanti e non movimentato. 
 
    30.4. 
 
Richiesta di cambiare in un unico assegno le somme risultanti dalle vincite, alle quali il cliente aggiunge ulteriori
somme proprie in contanti. 
 
    30.5. 
 
Tentato acquisto di gettoni di gioco da altri giocatori, soprattutto se per contanti. 
 
 
  Indicatori specifici di anomalia relativi all'attivita' di agenzia di affari in mediazione immobiliare. 
 
  31. 
 
Richiesta di effettuare investimenti in beni immobili per importi incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente
o del gruppo societario di appartenenza, ovvero in assenza di qualsivoglia legame con lo Stato in cui si trovano gli immobili,
specie se il cliente e' una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 
 
231. 
 
  32. 
 
Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto
diritti su beni immobili. 
 
  33. 
 
Richiesta di acquisto o vendita di beni immobili in contanti, soprattutto se per importi molto rilevanti. 
 
  34. 
 
Rifiuto di, o riluttanza a, fornire indicazioni precise delle modalita' di pagamento del corrispettivo di un acquisto o una vendita
immobiliare. 
 
  35. 
 
Acquisto o vendita di un bene immobile ad un prezzo molto superiore al suo valore di mercato. 
 
  36. 
 
Acquisto di un bene immobile senza disporre di, ne' acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato dello
stesso, ovvero sull'equita' delle condizioni contrattuali. 
 
  37. 
 
Acquisto e successiva vendita di uno o piu' immobili in un ristretto arco di tempo, ovvero vendita e successivo acquisto,
soprattutto se la seconda transazione e' effettuata per importi molto differenti rispetto alla transazione iniziale. 
 
 ALLEGATO 2  La segnalazione di operazioni sospette 

 

 1. Principi generali

 

 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di   segnalazione   di  operazioni sospette gli operatori devono fare riferimento alla

nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, e successive modificazioni,

diversa da quella prevista dall'art. 648 bis del codice penale.

 La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle

operazioni da segnalare.

 Gli operatori inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia

stata eseguita per motivi di sospetto.

 Il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non puo' essere limitato alla fase

di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non puo' costituire

elemento fondante di una segnalazione.

 Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale

esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si

astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento   del

terrorismo.

 Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di   legge   di   ricevere   l'atto,   ovvero   l'esecuzione

dell'operazione per sua natura non possa   essere   rinviata   o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di

immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi  dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali

restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da   disposizioni   legislative,   regolamentari   o

amministrative; se poste in essere in buona fede e per le finalita' previste dalla normativa non comportano responsabilita' di alcun tipo

per gli operatori e per i loro collaboratori o dipendenti.

 Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attivita' di approfondimento.  In

particolare, nessuna responsabilita' deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.

 La segnalazione e' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

 Non si deve procedere alla segnalazione di fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei

titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto, che vanno comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, con le

modalita' indicate nella Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 80414 del 1°agosto 2008.  Da tali violazioni non

consegue, infatti, necessariamente una valutazione di sospetto, con conseguente obbligo di segnalazione.

 

 2. L'analisi delle operazioni da segnalare

 

 La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta  valutazione, da parte degli operatori, delle informazioni raccolte,

registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonche' di quelle disponibili in virtu' dell'attivita'

professionale prestata.

 A tal fine gli operatori valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni

compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.  Cio' consente di individuare eventuali incongruenze rispetto   alla   capacita'

economica del cliente e alle prestazioni di solito richieste dallo stesso.

 L'operatore, prima di inoltrare la segnalazione, compie   una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi

oggettivi e soggettivi conosciuti in   ragione   delle   funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico; in ogni caso, e'

tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di eventuale anomalia anche in assenza di un impulso riveniente da collaboratori o

dipendenti.

 Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a

carico dell'operatore, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto o della prestazione

professionale.

 

 3. La sospensione delle operazioni

 

 La UIF puo' sospendere le operazioni sospette,   di   propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell'Autorita'

giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purche' cio' non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai

suddetti organi.

 Il provvedimento di sospensione e' comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione e'

punito con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 Gli operatori possono preavvisare telefonicamente o via fax la UIF, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con

particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.

 

 4. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo

 

 Gli operatori sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo.

 L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attivita' di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo

soggettivo   del   cliente,   presenta   evidenti   difficolta',   in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento

del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.

 Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali indicatori di anomalia di ausilio nella

individuazione di attivita' di riciclaggio consentono, altresi', di rilevare attivita' potenzialmente riconducibili al finanziamento del

terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione spettera' alla UIF, in sede di

approfondimento   economico-finanziario,   ovvero   alle    autorita' investigative, attraverso lo sviluppo delle relative   indagini,

confermare   il   fondamento   della    segnalazione,    individuando un'eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del

terrorismo.

 L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.

 Gli obblighi di   congelamento   sorgono   qualora   i   soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente

designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze.  La

materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalita' operative per eseguire tali misure e' regolata dal d.lgs. n. 109 del

2007.

 

 5. La procedura di segnalazione

 

 Per una piu' efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, e' opportuno che gli operatori - in particolare se   operanti

nell'ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione   dell'iter

valutativo seguito.

 Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneita' di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilita' a posteriori delle motivazioni

delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorita' competenti,   consentono    la    ripartizione    delle    rispettive

responsabilita'.

 Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificita' dell'attivita' svolta e delle dimensioni organizzative e

operative.

 Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni

sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

 La scelta in merito all'adozione di programmi informatici di ausilio per la valutazione delle operazioni e' rimessa all'autonomia

organizzativa dei segnalanti.

 

 6. La tutela della riservatezza

 

 Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle

stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

 Gli operatori adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle   segnalazioni   di

operazioni sospette.

 Gli operatori che svolgono la propria   attivita'   attraverso strutture aziendali nelle quali operano piu' persone non indicano,

nella segnalazione, il nominativo della persona che ha rilevato  il sospetto, ne' usano indicazioni che, sia pure impersonali, siano

comunque atte alla individuazione del soggetto segnalante.

 Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' dei segnalanti sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del

titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.

 La UIF e gli organi investigativi possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento

investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione e a quegli operatori ai quali la segnalazione e' direttamente collegata.

 La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti e gli scambi di informazioni

in merito alle operazioni segnalate, tra la UIF e gli organi investigativi avvengono per via telematica, con modalita' idonee a

garantire la riservatezza   e   l'integrita'   delle   informazioni trasmesse.

 L'identita' dell'operatore che ha effettuato la segnalazione puo' essere rivelata solo qualora l'autorita' giudiziaria, con decreto

motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

 Gli operatori che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione

e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La violazione del

divieto di comunicazione e' sanzionata penalmente ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

 

 7. Flusso di ritorno

 

 L'UIF comunica agli operatori l'avvenuta archiviazione   della segnalazione e i casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore

corso in sede di approfondimento investigativo.

 Anche il flusso informativo di ritorno e' sottoposto a un regime di rigorosa riservatezza e al divieto di comunicazione penalmente

sanzionato ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 

 

 8. Formazione

 

 Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli

elementi di sospetto.

 Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attivita' potenzialmente connesse con il riciclaggio e il

finanziamento del terrorismo, anche attraverso   la   valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.

 La formazione deve avere carattere di continuita' e sistematicita', nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di

antiriciclaggio. 

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Commento

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Commento da ALDO MEDRI su 2 Marzo 2011 a 12:38

Purtroppo tutta la parte destra rimane nascosta dalla striscia azzurra e quindi gran parte delle parole non si leggono. ciao Aldo

 

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