Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Il possessore d’auto: gli obblighi, quando previsti, sono a carico del soggetto che ha la disponibilità del veicolo.

Annotazione sul libretto di circolazione - Soggetti tenuti al nuovo obbligo 

Il possessore d’auto: gli obblighi, quando previsti, sono a carico del soggetto che ha la disponibilità del veicolo.

 

Si è ormai diffusa tra le famiglie la psicosi relativa al nuovo obbligo di comunicazione alla Motorizzazione del nome di chi utilizza, per oltre 30 giorni, un veicolo intestato a un altro soggetto. Le sanzioni però scatteranno solo dal prossimo 4 dicembre per chi verrà fermato dalla polizia.

 Ministero-trasporti-circolare-intestazione-temporanea-.pdf

In verità la nuova disciplina si applica a un numero assai limitato di ipotesi e, soprattutto, non è retroattivo. Quest’ultima precisazione significa che l’obbligo non riguarda le situazioni già in essere, ossia i contratti già stipulati e le situazioni di fatto già consolidatesi in passato. In tali casi, la comunicazione è solo facoltativa. Al contrario la necessità della annotazione sulla carta di circolazione riguarderà unicamente i rapporti che “nasceranno” da lunedì prossimo, 3 novembre.

 

A chi non si applica

Restano esclusi dall’applicazione della norma tutti i casi comuni di prestito o di uso condiviso che si possono verificare comunemente in famiglia (per i parenti esiste una esplicita deroga.

 

Ma allora, a chi si applica la nuova norma?

Certamente a tutti quei soggetti che circolano abitualmente con un veicolo non intestato a loro e che hanno stipulato con l’intestatario un contratto di comodato (indifferentemente scritto o verbale). Tipici i rapporti relativi ad auto aziendali e le società di noleggi (con esclusione dei fringe benefit; per quelli noleggiati, inoltre, apparirà il nome dell’azienda e non quello dell’utilizzatore).

 

Il comodatario può a sua volta affidare il mezzo ad altri (compreso il proprietario), ma solo in maniera occasionale: il subcomodato non è consentito.

 

Sono state poi incluse, nell’ambito di applicazione della norma, alcune casistiche specifiche per le quali non c’era alcun obbligo:

 

variazione di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche;

 

- affidamento in custodia giudiziale;

 

- intestazione a soggetti incapaci;

 

- immatricolazione di veicoli con targa Polizia locale;

 

- uso da parte di eredi dell’intestatario defunto (va annotato anche se non si intende accettare l’eredità);

 

rent to buy (formula più diffusa per le case che consente di acquisire immediatamente il possesso di un bene, pagando un canone periodico e subentrando nella proprietà al termine stabilito, previo pagamento del saldo);

 

- veicolo che fa parte del patrimonio di un trust e viene utilizzato dal trustee.

 

Sono altresì tenute alla comunicazione alla Motorizzazione le seguenti situazioni:

 

- le variazioni di denominazione dell’ente (anche impresa) intestatario del veicolo;

 

- le variazioni delle generalità (nome, cognome, data o luogo di nascita, luogo di residenza) della persona fisica intestataria, possibili per provvedimento dell’autorità giudiziaria o per cambi di toponomastica decisi dai Comuni (cambi di residenza e correzioni di errori pregressi seguono le procedure consuete);

 

- la temporanea disponibilità (a titolo di comodato, di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente, ma con varie esenzioni) di un veicolo per oltre 30 giorni da parte di un soggetto non intestatario, salvo che la disponibilità richieda il possesso di titoli autorizzativi;

 

- le persone che hanno la disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (i minori e gli interdetti, legali o giudiziali).

 

L’obbligo riguarda qualsiasi tipo di autoveicolo?

No. Sono esclusi ciclomotori e quadricicli leggeri. Restano obbligati tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi (compresi quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate).

 

Come si adempie all’obbligo?

Bisogna effettuare una comunicazione alla Motorizzazione (che la annota nell’Archivio nazionale dei veicoli), dalla quale ci si fa rilasciare un tagliando di aggiornamento da attaccare alla carta di circolazione.

 

Ma in alcuni casi basta la comunicazione e non è necessario l’aggiornamento: sono i casi di normali di noleggio (basta una ricevuta, che non si deve nemmeno tenere a bordo e quindi la sua mancanza non può essere sanzionata in caso di controllo su strada). Se invece si tratta di correggere errori o ci sono variazioni in altri dati della carta, quest’ultima va ristampata di nuovo.

 

Quali sono i costi?

Per svolgere la pratica occorre versare 16 euro sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e 9 euro sul conto 9001 (diritti Motorizzazione). Non ci sono quindi i costi di un passaggio di proprietà perché non viene toccato il PRA.

 

Va annotato anche l’uso di veicoli con targa estera?

No: questi mezzi non figurano nell’Archivio nazionale veicoli, quindi gli abusi che vengono commessi utilizzandoli non vengono contrastati con l’obbligo di annotazione dell’utilizzatore.

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