Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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La società di partecipazioni finanziarie (Soparfi)

La società di partecipazioni finanziarie (Soparfi)

 

1. Introduzione

Durante lo scorso decennio il Granducato di Lussemburgo ha voluto offrire un’alternativa per affrontare, da un lato, lo statuto particolare delle società holding ai sensi della legge del 31 luglio 1929, dall’altro, la multipla imposizione economica dei redditi ed infine, la maggiore concorrenza fiscale fra i diversi paesi, sia all’interno dell’Unione Europea, sia al di fuori di essa.

Nel primo caso, le holding ai sensi della legge del 31 luglio 1929, una delle carte vincenti nel Granducato di Lussemburgo, non possono beneficiare delle convenzioni contro la doppia imposizione e sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 90/435/CEE1 del 23.07.1990 sul regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Inoltre, negli ultimi anni il regime holding 1929 al senso della legge del 31 luglio 1929 è stato preso come obiettivo da molti paesi nella forma di misure antiabuso (Francia, Italia...)..

Nel secondo e nel terzo caso, la tassazione plurima di uno stesso reddito non incoraggia le società di capitali ad investire nel paese, a formare gruppi di società, benché questi siano molto utili in seno all’Unione europea. Una simile tassazione pone il Granducato di Lussemburgo in una posizione svantaggiata rispetto ad altri paesi concorrenti, che in materia dispongono di una fertile immaginazione.

Dall’inizio degli anni ‘90 nel Granducato di Lussemburgo si parla di, e si costituiscono società di partecipazioni finanziarie, o SOPARFI, abbreviazione che, pur non avendo alcun riconoscimento giuridico, contabile o fiscale, è comunemente utilizzata.

Il dinamismo del Granducato di Lussemburgo in materia fiscale non ha più bisogno di essere dimostrato. Va notato che la legge del 21.12.20012, che comporta la riforma di alcune disposizioni in materia d’imposte dirette e indirette, costituisce la conclusione di un grande progetto di riforma fiscale riguardante sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche.

Le società di partecipazioni finanziarie non sono state dimenticate dalle diverse riforme fiscali. Per rimediare ai tre handicap citati prima, la lista riportata alla pagina seguente mette in evidenza, mediante un breve enunciato, peraltro non esauriente, alcune leggi e regolamenti granducali che sono stati adottati nel corso degli anni.

Prima del 4/12/1967

■ Esonero dei soli redditi percepiti da società residenti imponibili.

Legge del 4/12/1967

■ Esonero fino a concorrenza del 50% dei redditi percepiti da società estere.

Legge del 30/11/1978

■ Concessione del credito d’imposta per imposte estere, esenzione integrale dei dividendi esteri. Prima del 1/01/1986

■ Solo le filiali residenti detenute fino a concorrenza minima del 25% sono deducibili dalle imposte sul capitale. Dal 1/01/1986

■ Le filiali estere sono deducibili dalle imposte sul capitale. Regolamento granducale del 22/04/1986

■ La soglia di detenzione di una filiale è portata dal 25% al 10% per esonerarne i dividendi (Articolo 166 LIR).

1 la direttiva ripresa in allegato A

2 legge pubblicata sul Mém. A 2001 – N° 157 del 27 dicembre 2001, pp. 3312 a 3334 Regolamento granducale del 27/05/1988

■ Esonero dei dividendi di filiali il cui prezzo di acquisto è ≥ a LUF 50.000.000.

Legge del 6/12/1990

■ Recepimento nel diritto nazionale della direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società

madri e alle filiali di Stati membri.

■ Nessuna ritenuta alla fonte sui redditi destinati da una società di capitali interamente imponibile ad una società

di capitali residente nell’U.E.

■ Le filiali ≥ 10% (≥ LUF 50.000.000) acquisite o apportate nel corso dell’anno di costituzione o dell’acquisizione

dello statuto di contribuente residente non fanno parte del capitale di esercizio.

Regolamento granducale del 24/12/1990

■ Esonero delle plusvalenze in capitale realizzate sulla vendita di filiali detenute a concorrenza di almeno il 25%,

o il cui prezzo d’acquisto storico ammonti almeno a LUF 250.000.000.

Legge del 22/12/1993

■ Esonero del 50% dei redditi percepiti da una filiale residente imponibile non esonerati ai sensi dell’articolo 166 LIR.

Legge del 28/12/1995

■ Dal primo gennaio 1995 la durata di detenzione minima richiesta per l’esonero a livello di capitale di esercizio

non è più necessaria.

■ Nessuna ritenuta alla fonte (Articolo 147 LIR) sui redditi destinati da una società di capitali residente imponibile

ad un istituto stabile locale di una società di un paese dell’U.E. o di un paese firmatario di una convenzione

contro la doppia imposizione con il Granducato di Lussemburgo.

Legge del 28/12/1995

■ Anche un istituto stabile locale di una società di un paese dell’U.E. o di un paese convenzionato può beneficiare

dell’esonero sui dividendi percepiti dalle filiali.

Legge del 24/12/1996

■ Soppressione dell’imposta commerciale comunale sul capitale a partire dal 1/01/1997.

■ Riduzione della tariffa dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Legge del 23/12/1997

■ Adattamento dell’articolo 147 LIR sulla ritenuta alla fonte da applicare ai dividendi versati da una società

lussemburghese.

■ Adattamento dell’articolo 149 LIR sulle modalità connesse alla ritenuta alla fonte da applicare.

■ Sostituzione dell’articolo 151 LIR sulle modalità di rimborso delle ritenute d’imposta.

■ Nuovo articolo 166 LIR alla base del regime SOPARFI.

■ Modifica dell’articolo 174 LIR che riduce l’aliquota d’imposizione.

■ Sostituzione del paragrafo 60 sulla valutazione dei beni e dei valori.

■ Introduzione di un nuovo articolo 174bis che consente d’imputare l’imposta patrimoniale sull’imposta sul

reddito delle persone giuridiche mediante la costituzione di una riserva.

Legge del 21/12/2001

■ L’articolo 166 LIR alla base del regime SOPARFI estende l’utile del regime alle partecipazioni detenute mediante

società fiscalmente trasparenti.

■ Riduzione dal 25 al 20% della ritenuta alla fonte sul reddito di capitali mobiliari.

■ Riduzione delle tariffe dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta commerciale comunale.

Regolamento granducale del 21/12/2001

■ Alleggerimento delle condizioni di esonero delle plusvalenze realizzate in seguito alla vendita di filiali qualificate.

 

2. Definizioni

2.1 La SOPARFI dal punto di vista economico

Una SOPARFI è una società commerciale il cui principale, ma non unico, obiettivo è la gestione di partecipazioni in altre società di capitali residenti e non residenti.

La non unicità del suo scopo sociale la differenzia dalla società holding ai sensi della legge del 31 luglio 1929, che principalmente gestisce solo partecipazioni e non può in alcun caso esercitare un'attività commerciale o industriale.

2.2 La SOPARFI dal punto di vista fiscale

La SOPARFI è una società residente interamente imponibile.

Essa beneficia pertanto di tutte le convenzioni stipulate per prevenire la doppia imposizione, nonché dell'applicazione della direttiva europea summenzionata, duplice vantaggio di cui non gode la società holding ai sensi della legge del 31 luglio 1929.

2.3 Tipi d’imposta nel Granducato di Lussemburgo

Qualunque società di capitali residente interamente imponibile è soggetta ad una tripla imposizione, vale a dire:

■ l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.C.);

■ l'imposta commerciale comunale (I.C.C.);

■ l'imposta patrimoniale (I.F.).

L’I.R.C. concerne l'imposizione del ricavo della società.

Anche l’I.C.C. sull’utile di esercizio concerne l’imposizione del ricavo della società, ma è prelevata dallo Stato per conto dei comuni.

L’I.F. tassa i beni della società.

2.4 Le tabelle d’imposta

2.4.1. Imposta sul reddito delle persone giuridiche

La tabella che segue è quella applicabile a partire dall’esercizio d’imposizione 20025):

 

Reddito Imponibile Aliquota reale (*)

Inferiore a EUR 10.000 20,80%

Compreso fra EUR 10.000 EUR 2.080 + 27,04% del e EUR 15.000 reddito eccedente EUR 10.000

Superiore a EUR 15.000 22,88%

 

3 l’elenco dei paesi che hanno firmato una convenzione finalizzata ad evitare le doppie imposizioni con il Granducato di Lussemburgo è riportato nell’allegato B

4 l’allegato C riassume i principi fondamentali delle basi imponibili delle 3 imposte elencate

5 articolo 174 LIR

(*) Quest’aliquota riprende l’aliquota d’imposizione maggiorata del contributo al fondo per l’impiego, che attualmente ammonta al 4%.

 

2.4.2 Imposta commerciale comunale sul ricavo lordo d’esercizio

La base imponibile è pari al 3%6 dell’utile d’esercizio, base che deve essere moltiplicata per l’aliquota comunale7.

Quella della città di Lussemburgo è del 250%.

Si ottiene quindi un’aliquota globale del 7,50%.

2.4.3 Imposta patrimoniale

L’aliquota d’imposizione8 è dello 0,5% del patrimonio totale netto.

2.4.4 Aliquota marginale massima d’imposta sull’utile d’esercizio

Per un reddito imponibile superiore a EUR 15.000, la società sarà debitrice, in applicazione dei punti 2.4.1 e 2.4.2,

di un’imposta pari al 30,38% (22,88% + 7,50%).

6 par. 16 della legge dell’ICC («Gewerbeertragsteuer»)

7 aliquota fissata liberamente dai comuni (dal 180% al 300%)

8 paragrafo 8 della legge dell’IF («Vermögensteuergesetz»)

 

R::e::g:::i:m:::e:: :f::i:s::c:a:::l:e:: :d::e::l:l::a:: :S::O:::P::A::R:::F::I:

3. Regime fiscale della SOPARFI

3.0 Preliminari

Per i puristi il termine «SOPARFI» non significa nulla, ma ciò non ha impedito che esso sia praticamente entrato a far parte del linguaggio corrente dei fiscalisti. Il regime fiscale della SOPARFI raggruppa da una parte il privilegio madre-figlia9 (storicamente conosciuto nel Granducato di Lussemburgo con il nome di «Schachtelprivileg» e che già esisteva nel diritto nazionale lussemburghese prima dell’introduzione della direttiva riportata qui di seguito) risultante dall’applicazione nel diritto nazionale del regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle filiali di Stati membri dell’Unione Europea, e dall’altra l’estensione del privilegio madre-figlia al regime dell’esonero dei guadagni in conto capitale.

Va notato che la legge del 21.12.2001, che riforma alcune disposizioni in materia di imposte dirette e di imposte indirette, nonché il Regolamento granducale del 21 dicembre 200110 in esecuzione dell’articolo 166, comma 9, numero 1 della legge modificata del 4 dicembre 1967 relativo all‘imposta sul reddito, hanno reso il regime SOPARFI ancora più

attraente e concorrenziale.

3.1 Sintesi

Questo punto riassume in modo molto schematico il regime SOPARFI; lo studio dettagliato delle condizioni d’applicazione necessarie sarà sviluppato in seguito.

Una società madre di capitali residente interamente imponibile, la SOPARFI, detiene una partecipazione importante e durevole in un’altra società di capitali residente o non residente interamente imponibile.

In materia d’imposta patrimoniale, la società madre potrà dedurre il reddito delle persone giuridiche e l’imposta commerciale comunale sull’utile

■ i dividendi ricevuti da questa filiale,

■ il residuo attivo ricevuto a seguito della liquidazione di questa filiale;

■ la plusvalenza realizzata sulla vendita di questa filiale;

sono esonerati nel paese della società madre.

Per quanto riguarda l’imposta patrimoniale, la società madre potrà dedurre dal suo patrimonio imponibile l’importo investito nella filiale.

Infine, riguardo le ritenute alla fonte sui dividendi versati dalla società madre ai suoi azionisti, spesso sarà possibile sottrarvisi e non sarà applicata alcuna ritenuta alla fonte sul residuo attivo da liquidazione concesso all’azionista della SOPARFI sciolta.

3.2 Natura della società madre

La società madre, la SOPARFI, deve essere una società di capitali residente interamente imponibile e deve adottare una delle forme seguenti:

■ società anonima (S.A.);

■ società in accomandita per azioni (S.C.A.);

■ società a responsabilità limitata (S.àr.l.).

La SOPARFI può anche essere un istituto stabile locale di una società residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea e di cui all’articolo 2 della direttiva del Consiglio delle CEE del 23 luglio 1990 (90/435/CEE).

Infine, la SOPARFI può essere un istituto stabile locale di una società di capitali residente in uno Stato con il quale il Granducato di Lussemburgo ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione.

9 l’articolo 166 LIR, sul quale si basa il regime madre-figlia, è riportato nell’Allegato D

10 il regolamento granducale è riportato nell’Allegato E

11 l’articolo 147 LIR è riportato nell’Allegato F

12 art. 166 LIR (1)

 

3.3 Natura della filiale13

La filiale detenuta dalla SOPARFI deve consistere in un’assunzione di partecipazioni in:

■ una società di capitali residente interamente imponibile;

■ una società di capitali non residente interamente imponibile a titolo di un’imposta corrispondente all’imposta sul

reddito delle persone giuridiche;

■ una società residente in uno Stato membro dell’Unione europea e prevista dall’articolo 2 della direttiva del

Consiglio delle CEE del 23 luglio 1990 (90/435/CEE).

3.4 Natura della detenzione14

La SOPARFI deve detenere direttamente le filiali, ma anche una detenzione indiretta da parte della SOPARFI e realizzata

mediante una società fiscalmente trasparente può beneficiare del regime madre-figlia.

Esempio

La SOPARFI detiene da 15 mesi una filiale francese F a concorrenza del 15%, una società a nome collettivo

lussemburghese SNCL a concorrenza del 50% da 23 mesi, e quest’ultima detiene una società di capitali

lussemburghese interamente imponibile L a concorrenza del 40% da 15 mesi.

I dividendi versati da F alla SOPARFI e da L alla SNCL saranno esonerati da imposta sull’utile nel paese della

SOPARFI. In effetti, F è una partecipazione importante detenuta direttamente e L è una partecipazione

importante (50% * 40% = 20%) detenuta mediante una società fiscalmente trasparente

3.5 Tasso di partecipazione minimo o prezzo storico d’acquisto15

Ogni filiale detenuta in modo diretto o indiretto, ai sensi del punto 3.4, a concorrenza almeno del 10% della totalità del

capitale o di cui il prezzo storico d’acquisizione è di almeno EUR 1.200.000 può beneficiare del regime madre-figlia.

Per le plusvalenze, anche il tasso di detenzione è di almeno il 10% ma il prezzo storico d’acquisto deve essere di

almeno EUR 6.000.00016.

3.6 Durata di detenzione17

La durata di detenzione della filiale necessaria per beneficiare del regime madre-figlia prevede che, alla data di

messa a disposizione dei redditi, la SOPARFI detenga o s’impegni a detenere la partecipazione per un periodo

ininterrotto di almeno dodici mesi. Durante questo periodo deve essere raggiunta la soglia del 10%, oppure il

prezzo di acquisizione di EUR 1.200.000.

Per le plusvalenze, il tasso di detenzione è di almeno il 10% ma il prezzo storico di acquisto deve essere almeno

di EUR 6.000.000.

Qualora la durata di detenzione non sia sufficiente, l’esonero accordato se necessario sarà annullato da un’

imposizione rettificativa dell’anno in questione.

3.7 Imposizione equivalente all’estero18

Quando la filiale è una società di capitali non residente e non appartenente a uno Stato membro dell’U.E., è necessario

assicurarsi che:

■ la filiale sia sottomessa ad un’imposta prelevata da un’autorità nazionale;

■ il metodo di calcolo per la determinazione dell’imposta sia vicino dalle regole applicate nel Granducato di

Lussemburgo;

■ il tasso d’imposizione sia almeno pari al 15%.

13 art. 166 LIR (2)

14 art. 166 LIR (1) et (3)

15 art. 166 LIR (1)

16 Regol. grand. del 21/12/2001 (1)

17 art. 166 LIR (1) e Regol. grand. del 21/12/2001 (1)

18 art. 166 LIR (2) 2

 

3.8 Esonero dei redditi delle filiali qualificate

Quando la SOPARFI

■ incassa un dividendo di una filiale;

■ riceve un residuo di liquidazione risultante dalla liquidazione della filiale, o

■ realizza una plusvalenza a seguito della cessione della filiale;

se tutte le condizioni esposte dal punto 3.2 al punto 3.7 sono soddisfatte, questi redditi sono definitivamente

esonerati da imposta sull’utile (I.R.C. e I.C.C.)19.

3.9 Tabella di riepilogo delle condizioni d’applicazione del regime madre-figlia esteso 20

19 Mediante applicazione dell’art. 166 LIR e del Regol. grand. del 21/12/2001

20 «esteso» = esonero dei dividendi e delle plusvalenze (redditi da capitale)

Dividendo Residuo di liquidazione Plusvalenza

1. Natura della società madre ■ società di capitali residente interamente imponibile

società anonima, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni

■ istituto stabile locale di una società residente in uno Stato membro

dell'U.E. previsto dall’art. 2 della direttiva 90/435/CEE

del 23 luglio 1990 (90/435/CEE)

■ istituto stabile locale di una società residente in uno Stato

firmatario di una convenzione con il Granducato di Lussemburgo

2. Natura della filiale ■ società di capitali residente interamente imponibile

società anonima, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni

■ una società residente in uno Stato membro dell'U.E. prevista dall’art. 2 della direttiva 90/435/CEE

del Consiglio delle CEE del 23 luglio 1990 (90/435/CEE)

■ una società di capitali non residente interamente imponibile a titolo di

un’imposta corrispondente all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (15%)

3. Forma della detenzione diretta, benché sia anche possibile la detenzione indiretta mediante una

società fiscalmente trasparente

4. Percentuale di detenzione ≥ 10% ≥ 10% ≥ 10%

o

Prezzo d’acquisto storico ≥ EUR 1.200.000 ≥ EUR 1.200.000 ≥ EUR 6.000.000

5. Durata di detenzione

richiesta alla data di messa detenere o impegnarsi a detenere 12 mesi consecutivi i titoli della filiale

a disposizione del reddito senza scendere mai al di sotto della soglia di detenzione richiesta

Se soddisfa da 1 a 5 esonero del

reddito incassato a concorrenza del 100% 100% 100%

Spese in connessione economica con

redditi esonerati non deducibili a concorrenza massima dell’importo del reddito esonerato

 

3.10 Non deducibilità fiscale di alcune spese

3.10.1 Dividendo esonerato e spese connesse a questo dividendo21

I dividendi ricevuti da una filiale qualificata non saranno tuttavia esonerati in presenza di spese d’esercizio in

relazione economica diretta con questi dividendi.

Esempio

La SOPARFI ha acquistato una filiale grazie ad un prestito bancario. L’esercizio successivo, la filiale versa un

dividendo di 100 che sarà esonerato. Le spese di 50 sostenute durante l’esercizio per pagare gli interessi sul

prestito dovranno essere reintegrate alla base imponibile. Dal risultato lordo della SOPARFI, il dividendo di

100 sarà dedotto, ma saranno aggiunte le spese per gli interessi di 50. Se non vi è dividendo esonerato, la

spesa per gli interessi di 50 conserva per il momento il suo carattere di deducibilità.

Attenzione, la parte delle spese di esercizio in connessione economica con dei redditi esonerati che eccede tali

redditi esonerati resta deducibile.

Esempio

La SOPARFI incassa un dividendo di 100 fiscalmente esonerato. Sono state pagate le spese dell’esercizio

corrente per gli interessi su un prestito bancario che ha consentito di acquistare la filiale, in misura di 130.

Le spese sostenute per pagare gli interessi saranno non deducibili fiscalmente per un valore corrispondente

al massimo all’importo del dividendo esonerato, in questo caso 100. Il saldo di 30 resta per il momento una

spesa deducibile fiscalmente.

Una minusvalenza registrata sul valore della filiale conseguente alla distribuzione di un dividendo della parte della

filiale non è deducibile fiscalmente22.

Esempio

Una filiale versa un dividendo elevato che riduce il valore del suo attivo netto a fine esercizio.

La SOPARFI riceve un dividendo esonerato, ma la correzione di valore conseguente alla diminuzione dell’attivo

netto della filiale contabilizzata a fine esercizio dalla società madre costituirà una spesa non deducibile fiscalmente.

Si può tuttavia notare che se la SOPARFI ha registrato una correzione di valore conseguente alla distribuzione

di un dividendo della filiale, e se la SOPARFI al momento di un successivo esercizio è portata a contabilizzare

una ripresa di correzione del valore sulla filiale, questa ripresa sarà assimilata ad un dividendo della filiale e

non sarà soggetta ad imposta23.

Esempio

L’anno 1, una filiale è rilevata nei libri contabili della SOPARFI per un valore storico contabile pari a 1.000.

L’anno 2, la filiale versa un dividendo di 200 prelevato sulle sue riserve. Alla fine dell’anno 2, la SOPARFI

constata che la filiale presenta un valore netto di 800. La SOPARFI effettua una correzione di valore di 200.

Il dividendo di 200 versato dalla filiale è esonerato, ma la correzione di valore non è deducibile fiscalmente.

L’effetto fiscale è quindi nullo a livello della SOPARFI.

L’anno 3 la filiale realizza un utile che porta ad un valore netto di 880. La SOPARFI deve effettuare una

rilevazione di correzione di valore di 80. Questa rilevazione ai fini fiscali sarà considerata un dividendo e sarà

esonerata.

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14

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24 Regol. grand. del 21/12/2001 (2)

25 Regol. grand. del 21/12/2001 (3)

26 Regol. grand. del 21/12/2001 (4)

3.10.2 Plusvalenza esonerata e spese relative ad essa

Il reddito prodotto dalla cessione di una partecipazione qualificata è tuttavia imponibile:

■ nella misura della somma algebrica dei redditi della partecipazione e di una eventuale deduzione per deprezzamento

effettuata sulla partecipazione, per quanto hanno ridotto la base d’imposizione dell’esercizio di alienazione o

degli esercizi anteriori. È assimilata ad una deduzione per deprezzamento in applicazione della disposizione che

precede, deduzione effettuata dalla società madre su un credito verso la sua filiale24;

Esempio

Una filiale qualificata è acquistata grazie ad un prestito bancario remunerato.

3 anni dopo, la filiale è venduta con una plusvalenza. In assenza di dividendi esonerati incassati nel corso dei

3 anni, le spese per gli interessi sul prestito bancario rimaste fiscalmente deducibili ad ogni chiusura hanno

ridotto globalmente la base d’imposizione degli esercizi precedenti e devono essere oggetto di una reintegrazione

alla base imponibile.

Esempio

La società madre detiene una filiale importante alla quale è stato accordato un prestito. Due anni dopo, è

registrata una correzione di valore sul prestito alla filiale. Quattro anni dopo, la filiale è venduta con realizzazione

di una plusvalenza. Questa plusvalenza è esonerata, ma dovrà essere ridotta dell’importo della correzione di

valore registrata sul prestito concesso alla filiale.

■ nella misura in cui il prezzo di acquisizione della partecipazione considerata per determinare il reddito di

cessione è stato ridotto dal trasferimento di una plusvalenza, in virtù degli articoli 53 o 5425;

Esempio

Una SOPARFI ha realizzato una plusvalenza non esonerata sulla vendita di una filiale, e in virtù dell’art. 54

LIR , ha reinvestito la totalità del prezzo di vendita nell’acquisto di una filiale qualificata. Quest’ultima comprende

la plusvalenza non esonerata, la cui tassazione è riportata nel tempo. Alla vendita della filiale qualificata, la

plusvalenza realizzata sarà ridotta della plusvalenza la cui imposizione era stata neutralizzata.

■ se i redditi prodotti dalla cessione della partecipazione provengono da una partecipazione data in cambio di

un’altra partecipazione detenuta precedentemente, e che altrimenti non sarebbe stata esonerata se lo scambio

non avesse avuto luogo. Tuttavia, questa limitazione non riguarda i redditi prodotti da una cessione dopo il quinto

anno d’imposizione successivo a quello dello scambio26.

Esempio

Una SOPARFI detiene una filiale dell’U.E., ma a concorrenza di meno del 10%. La SOPARFI decide di

apportare questa filiale ad un’altra filiale dell’U.E., che sarà detenuta al 100%. Una filiale non qualificata è

stata scambiata con una filiale qualificata. I dividendi versati dalla filiale qualificata non saranno esonerati

per 5 anni.

15

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3.11 Caso dei dividendi non esonerati dall’articolo 166 LIR

Se la SOPARFI non può beneficiare dell’articolo 166 LIR, essa può comunque27 esonerare la metà dei dividendi allocati

da una filiale che è:

■ una società di capitali residente interamente imponibile;

■ una società di capitali che è residente in uno Stato con il quale il Granducato di Lussemburgo ha stipulato una

convenzione contro la doppia imposizione e che è interamente imponibile ad un’imposta corrispondente all’imposta

sul reddito delle persone giuridiche;

■ una società che è residente in uno Stato membro dell’Unione europea e contemplato dall’articolo 2 della direttiva

90/435/CEE del 23 luglio 1990 sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle filiali di Stati membri

diversi.

Ricordiamo che i dividendi allocati da una società holding 1929 non sono esonerati dall’articolo 166 LIR. In effetti, la

società holding del tipo 1929, sebbene sia una società residente, non è una società interamente imponibile.

Allo stesso modo, l’articolo 115 15a LIR non può essere utilizzato per esonerare i dividendi ricevuti da una società

holding 1929, anche stavolta perché questo tipo di società non è interamente imponibile.

3.12 Ritenute alla fonte sui dividendi versati dalla SOPARFI

Dopo aver presentato le condizioni di applicazione del regime SOPARFI delle filiali nei confronti dell’azionista della

SOPARFI, dobbiamo interessarci agli aumenti dei dividendi della SOPARFI nei confronti dei propri azionisti.

3.12.1 La ritenuta alla fonte non dev’essere versata se la SOPARFI versa un dividendo al suo azionista, che è

■ un’altra società di capitali residente interamente imponibile;

■ una società residente in uno Stato membro dell’Unione europea;

■ un istituto stabile locale di una società residente in uno Stato membro dell’Unione europea;

■ istituto stabile locale di una società di capitali residente in uno Stato con il quale il Granducato di Lussemburgo

ha firmato una convenzione contro la doppia imposizione;

e se alla data di messa a disposizione dei redditi, il beneficiario detiene o s’impegna a detenere direttamente

durante un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi, una partecipazione almeno del 10% o di un prezzo di acquisto

di almeno EUR 1.200.000 nel capitale sociale del debitore dei redditi 28.

È allora opportuno analizzare gli altri casi in cui si presentano insieme la natura dell’azionista, la percentuale di

detenzione o prezzo storico di acquisto, la durata e la forma della detenzione.

3.12.2 Caso dell’azionista residente che non soddisfa tutte le condizioni di cui al punto 3.13.1

Sarà applicata la ritenuta massima del 20% prevista dal diritto nazionale29.

Il beneficiario del dividendo può essere, una società di capitali imponibile; una società di persone; una persona fisica;

una società holding ai sensi della legge del 31 luglio 1929.

3.12.3 Caso dell’azionista non residente che non soddisfa tutte le condizioni di cui al punto 3.13.1

Per le società residenti nell’Unione europea

È opportuno analizzare l’incidenza della convenzione contro la doppia imposizione stipulata con il Granducato di

Lussemburgo. Nella maggior parte dei casi, la convenzione prevede una ritenuta alla fonte ridotta quando la società

beneficiaria detiene almeno il 25% della SOPARFI. Se la quota detenuta è inferiore al 25%, deve essere applicata

l’aliquota piena, ossia una ritenuta del 15%. Per quanto concerne il paese di origine del beneficiario, l’imposizione

del dividendo nel paese dell’azionista dovrà essere analizzata in funzione delle condizioni in cui il suo Stato ha

deciso di applicare la direttiva comunitaria.

27 in applicazione dell art. 115 15a LIR

28 art. 147 LIR (2)

29 art. 148 LIR (1)

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Per le società residenti in un paese non appartenente all’Unione europea, ma firmatario di una convenzione contro

la doppia imposizione

Nella maggior parte dei casi, la convenzione prevede una ritenuta alla fonte ridotta quando la società beneficiaria

detiene almeno il 25% della SOPARFI. Qualora la quota detenuta sia inferiore al 25%, deve essere applicata l’aliquota

piena, ossia una ritenuta del 15%. Per quanto concerne il paese beneficiario, l’imposizione del dividendo dovrà

essere analizzata in funzione del diritto fiscale nazionale e della convenzione firmata con il Granducato di Lussemburgo.

Per le società residenti in un paese che non ha firmato alcuna convenzione

La ritenuta piena ed intera del 20% è applicabile in virtù degli articoli 146 e 148 LIR. Per quanto concerne il paese

beneficiario, l’imposizione del dividendo dovrà essere analizzata in funzione del diritto fiscale nazionale del paese

del beneficiario.

Per le persone fisiche non residenti

La ritenuta è del 20% o inferiore se il paese di origine dell’azionista ha firmato una convenzione contro la doppia

imposizione con il Granducato di Lussemburgo, che prevede un’aliquota ridotta. Per quanto concerne il paese beneficiario,

l’imposizione del dividendo dovrà essere analizzata in funzione del diritto fiscale nazionale del paese del beneficiario.

3.13 La Società di Partecipazioni Finanziarie e l’imposta commerciale comunale

La SOPARFI, società di capitali per eccellenza, nella forma è una società commerciale e realizza per

definizione un’attività commerciale soggetta all’imposta commerciale comunale (ICC).

Il reddito imponibile a titolo dell’ICC è pari all’utile commerciale come definito dalla legge riguardante l’imposta sul

reddito delle persone giuridiche, utile commerciale che sarà aggiustato al momento di considerare le aggiunte e le

deduzioni proprie dell’ICC.

Va tuttavia notato che se la SOPARFI è una società di partecipazioni finanziarie pura, ossia il cui unico scopo è

detenere delle filiali importanti, il reddito imponibile a titolo dell’IRC e dell’ICC è identico.

La legge del 21.12.2001 ha notevolmente riavvicinato le basi imponibili dell’IRC e dell’ICC e, a seguito di questa

legge, l’ICC non costituisce più una spesa deducibile dalla base imponibile a titolo dell’IRC e di conseguenza non è

più deducibile dalla sua stessa base.

I redditi delle filiali qualificate esonerati a titolo dell’IRC lo sono anche per quanto riguarda l’ICC.

La legge relativa all’ICC prevede tuttavia la possibilità di esonerare dall’ICC i redditi non esonerati e provenienti da

partecipazioni in società di capitali residenti o non residenti a livello dell’IRC, ma per i quali è stato raggiunto il tasso

di detenzione almeno del 10% all’inizio dell’esercizio d’imposizione.

Esempio

Una SOPARFI detiene al 31.12.2001 una filiale francese da 18 mesi, a concorrenza del 15%, ed una filiale

venezuelana da 3 giorni, a concorrenza dell’11%.

La filiale venezuelana è venduta prima della fine del secondo trimestre 2002.

Le due filiali versano un dividendo nel corso dell’esercizio 2002. Il dividendo francese è esonerato dall’IRC e

dall’ICC (oltre il 10% da più di 12 mesi). Il dividendo venezuelano non sarà esonerato dall’IRC (oltre l’11%,

ma meno di 12 mesi) e non beneficia dell’applicazione dell’articolo 115 15a perché la società venezuelana

non è né una società residente, né una società residente nell’U.E e non è neanche residente in un paese

convenzionato.

Per quanto riguarda l’ICC, il dividendo venezuelano sarà esonerato totalmente perché la SOPARFI all’inizio

dell’esercizio d’imposizione (1.01.2002) detiene una partecipazione almeno del 10% in una società di capitali

interamente imponibile.

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30 Par. 60 Bewertungsgesetz

3.14 La Società di Partecipazioni Finanziarie e l'imposta patrimoniale (IF)

Il paragrafo 60 della legge sulla valutazione dei beni e valori30 consente di esonerare la o le partecipazioni importanti

del patrimonio d’esercizio imponibile della SOPARFI o della succursale di una società in un paese dell’Unione

europea, oppure di un paese firmatario di una convenzione contro la doppia imposizione con il Granducato di

Lussemburgo.

L’esonero sarà accordato

se la filiale detenuta dalla SOPARFI è:

■ una società di capitali residente interamente imponibile;

■ una società di capitali non residente interamente imponibile a titolo di un’imposta corrispondente all’imposta sul

reddito delle persone giuridiche;

■ una società residente in uno Stato membro dell’Unione europea e prevista dall’articolo 2 della direttiva del

Consiglio delle CEE del 23 luglio 1990 (90/435/CEE);

e se

■ la percentuale di detenzione della filiale è almeno del 10% o il suo prezzo storico di acquisto è di almeno

EUR 1.200.000.

La durata minima di detenzione non è richiesta per quanto concerne l’IF, è sufficiente che la filiale sia presente

all’attivo della situazione di bilancio della SOPARFI che servirà come base per il calcolo dell’IF.

Se la filiale è stata acquisita grazie a fondi di terzi (anticipi azionisti, prestito bancario,...), il debito che ne risulta non

è deducibile dal patrimonio di esercizio. Tuttavia, la parte di debito che supererebbe il valore netto del bene esonerato

resta deducibile.

Esempio

La SOPARFI detiene al 31.12.2001:

■ una filiale belga a concorrenza del 12%, prezzo di acquisto EUR 1.000.000, da 15 mesi, filiale acquistata

grazie ai fondi propri disponibili;

■ una filiale lussemburghese a concorrenza del 10%, prezzo di acquisto EUR 1.500.000, da 6 mesi, filiale

acquistata in parte grazie ad un prestito bancario di EUR 1.000.000;

■ una filiale francese a concorrenza del 6%, prezzo di acquisto EUR 1.200.000, da 1 giorno, acquisto interamente

finanziato da un anticipo dell’azionista;

■ una filiale tedesca a concorrenza del 10% acquistata il 2/01/2002.

L’imposta patrimoniale 2002 è dovuta al primo gennaio 2002 sulla base dell’ultima situazione di bilancio

depositata, ossia il 31.12.2001. La filiale belga non è inclusa nel patrimonio di esercizio imponibile (al

31.12.2001 detenzione ≥ 10%). Anche la filiale lussemburghese è esonerata (al 31.12.2001 detenzione del

10% e/o prezzo di acquisto ≥ EUR 1.200.000,), ma il prestito bancario non è deducibile come debito di esercizio

del patrimonio imponibile. Lo stesso vale per la filiale francese, che è esonerata (prezzo di acquisto

EUR 1.200.000), ma l’anticipo azionista non può essere dedotto dal patrimonio imponibile. Quanto alla filiale

tedesca, essa non va considerata poiché non compare al 31/12/2001 (acquisto il 2/01/02).

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4. Informazioni complementari sugli aspetti fiscali

4.1 Inizio dell’assoggettamento all’imposta

Ogni persona giuridica è soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta commerciale comunale

fin dalla sua costituzione.

Una società di capitali costituita all’estero acquisisce la condizione di contribuente residente il giorno del trasferimento

della sede sociale nel Granducato di Lussemburgo.

Una società holding ai sensi della legge del 31 luglio 1929 può diventare una società interamente imponibile ed

abbandonare in tal modo lo statuto di esonero fiscale soggettivo.

L’imposta patrimoniale è dovuta non prima dell’anno seguente a quello della nascita dell’obbligo fiscale.

4.2 Fine dell’assoggettamento all’imposta

L’obbligo fiscale cessa alla fine dell’esistenza della persona giuridica, ossia alla data di chiusura della liquidazione.

L’assoggettamento termina anche al momento del trasferimento all’estero della sede o in seguito ad una trasformazione

in holding ai sensi della legge del 31 luglio 1929.

L’imposta patrimoniale è dovuta fino alla fine dell’anno in cui è terminato l’obbligo fiscale.

4.3 Qualche precisazione

4.3.1 Divisa contabile

Se la divisa contabile non è l’euro (EUR), è opportuno redigere, alla fine di ogni esercizio di gestione, un bilancio fiscale

espresso in EUR. L’esperienza ci indica che è importante analizzare le conseguenze che in futuro potrebbero

risultare dalla scelta di una divisa contabile diversa dall’EUR. Infatti, è possibile registrare una perdita contabile in

divisa che dà luogo ad un utile fiscale in EUR.

4.3.2 Data di chiusura

La data di chiusura dell’esercizio contabile può essere diversa dal tradizionale 31 dicembre.

4.3.3 Perdite fiscali

Le perdite fiscali verificatesi nel corso di un esercizio di gestione possono essere riportate senza alcun limite di

tempo. In altri termini, tali perdite possono essere utilizzate per ridurre o addirittura portare a zero un utile imponibile

risultante nel corso di un anno successivo.

4.3.4 Imposizione minima annua

In genere, sarà dovuta un’imposta annua minima forfettaria sul patrimonio di (EUR 62,50- per una S.A. (Società per

Azioni); EUR 25, per una S.à.r.l. (Società a responsabilità limitata). L’anno di costituzione o di acquisizione dello

statuto di contribuente residente interamente imponibile, quest’imposta non è prelevata.

4.3.5 Anticipi trimestrali d’imposta

La società può essere indotta a pagare anticipi trimestrali sui tre tipi d’imposta descritti al punto 2.3. Tali anticipi

sono fissati sulla base delle imposte regolate durante l’esercizio d’imposizione precedente.

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4.3.6 Diritto di apporto

Fra le spese di costituzione, è dovuto un diritto di apporto dell’1% sulla totalità delle partecipazioni apportate al

momento della costituzione o in seguito ad aumenti di capitale effettuati mediante nuovi apporti. Esistono delle

possibilità di esonero del diritto di apporto, ad esempio, in caso di operazioni di ristrutturazione.

4.3.7 Contributo alla Camera di Commercio

La legge del 4 aprile 1924 autorizza la Camera di Commercio a percepire un contributo annuo il cui tasso è fissato

allo 0,2% dell’utile commerciale, ai sensi del diritto fiscale (senza possibilità di utilizzare eventuali perdite fiscali).

La quota relativa all’anno in corso è calcolata sulla base dell’utile commerciale ai sensi del diritto fiscale del secondo

periodo di esercizio precedente l’anno di percezione.

È sempre richiesta una quota forfetaria minima annua, che ammonta a EUR 140 per una S.A. (S.p.A.) e a EUR 70

per una S.à.r.l. (S.r.l.).

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5. Aspetti giuridici e contabili

5.1 Aspetti giuridici

Una SOPARFI è una società di capitali residente.

La struttura giuridica delle società di capitali è regolata dalla legge del 10 agosto 1915 completata della legge del

19 dicembre 2002 sulle società commerciali.

La forma maggiormente in uso è quella della società anonima, società di capitali per eccellenza, forma sulla quale

ci concentreremo.

Una società anonima nel Granducato di Lussemburgo deve soddisfare le seguenti condizioni:

■ presenza di almeno due azionisti;

■ ogni azionista partecipa al capitale sociale diviso in azioni;

■ l’azionista è responsabile soltanto fino a concorrenza del suo apporto;

■ il capitale dev’essere di almeno EUR 30.986,69 (o controvalore in una divisa diversa dall’euro) interamente sottoscritto;

■ ogni azione deve essere liberata di almeno un quarto con versamento in denaro contante o con apporti di diversa

natura;

■ le azioni rappresentative del capitale sono di pari valore, che riportino o meno il valore nominale;

■ il consiglio d’amministrazione è composto da almeno tre membri revocabili, che percepiscono un salario o che

esercitano la funzione a titolo gratuito;

■ uno o più revisori costituiscono il consiglio di vigilanza;

■ non è richiesta alcuna condizione particolare di nazionalità o di qualifica per gli amministratori e per i revisori;

■ l’assemblea generale ha il massimo potere per fare o per ratificare gli atti che interessano la società. A menoche

lo statuto non contenga disposizioni diverse, può modificare gli statuti in tutte le loro disposizioni, con la riserva

di due eccezioni. Essa prende nota del rapporto degli amministratori e dei revisori ed approva il bilancio.

5.2 Aspetti contabili

■ Ogni società commerciale, quindi anche la SOPARFI, è obbligata a tenere una contabilità regolare in virtù di

quanto prescritto nel Codice di commercio.

■ Ogni anno il consiglio d’amministrazione deve redigere un bilancio e un conto profitti e perdite.

■ La legge del 4 maggio 1984, che recepisce nella legislazione lussemburghese la quarta direttiva europea,

definisce la forma ed i principi da applicare nella redazione dei conti annui delle società di capitali.

■ I conti annui, che possono essere espressi in qualsiasi divisa, comprendono il bilancio, il conto profitti e perdite,

nonché l’allegato, i quali costituiscono un unico elemento.

■ I conti annui devono essere compilati con chiarezza, devono fornire un’immagine fedele del patrimonio, della

situazione finanziaria e dei risultati della società.

■ La SOPARFI che detiene filiali potrebbe dover presentare i conti consolidati in applicazione della legge dell’11

luglio 1988, che recepisce nel diritto lussemburghese la settima direttiva europea sui conti consolidati. Va

tuttavia notato che esistono possibilità di esenzione che consentono di evitare la predisposizione di tali conti.

 

 

 

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Allegato A

Direttiva 90/435 del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile

alle società madri e alle filiali di Stati membri diversi

Articolo 1

1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

■ alle distribuzioni degli utili ricevuti da società di questo Stato e provenienti dalle loro filiali di altri Stati

membri

■ alle distribuzioni di utili effettuate da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono

le filiali.

2. La presente direttiva non costituisce un ostacolo all’applicazione delle disposizioni nazionali o convenzionali

necessarie per evitare le frodi e gli abusi.

Articolo 2

Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, il termine società di uno Stato membro indica tutte le società:

a) che rivestono una delle forme elencate nell’allegato;

b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sono considerate come aventi domicilio fiscale in

questo Stato e che, nei termini di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato

terzo, non sono considerate come aventi domicilio fiscale al di fuori della Comunità;

c) noltre, che sono assoggettate, senza possibilità di opzione e senza esserne esonerate, ad una delle imposte

seguenti:

impôt des sociétés / vennootschapsbelasting in Belgio,

Körperschaftsteuer nella repubblica federale di Germania,

■ ÊçÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· in Grecia,

impuesto sobre sociedades in Spagna,

impôt sur les sociétés in Francia,

corporation tax in Irlanda,

imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,

vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

imposto sobre o rendimento das pessoas collectivas in Portogallo,

corporation tax nel Regno Unito,

Körperschaftsteuer in Austria,

Yhteisöjen tulovoro / inkomstskatten för samfund in Finlandia,

Statlig inkomastskatt in Svezia,

o a qualsiasi altra imposta che venisse a sostituire una di queste imposte.

Articolo 3

1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:

a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfa le condizioni

enunciate all’articolo 2 e che detenga, nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfa le stesse

condizioni, una partecipazione minima del 25%;

b) per società filiale s’intende la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata al punto a).

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2. In deroga al paragrafo l, gli Stati membri hanno la facoltà:

■ di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello di detenzione dei

diritti di voto,

■ di non applicare la presente direttiva alle loro società che non conservano, per un periodo ininterrotto di

almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una

società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta

partecipazione.

Articolo 4

1. Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla

liquidazione di quest’ultima, lo Stato della società madre:

■ si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione,

■ li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione

dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’importo della ritenuta alla

fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie

all’articolo 5, nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente.

2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che gli oneri relativi alla partecipazione e le minusvalenze

risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società

madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfetariamente,

l’importo forfetario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.

3. Il paragrafo 1 si applica fino alla data dell’effettiva applicazione d’un sistema comune d’imposta sulle società.

Il Consiglio adotterà a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data di cui al primo comma.

Articolo 5

1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest’ultima detiene una

partecipazione minima del 25% nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica ellenica può, fino a quando non applicherà agli utili distribuiti un’imposta

sulle società, prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti a società madri di altri Stati membri.

L’aliquota della ritenuta non può tuttavia essere superiore a quella stabilita dalle convenzioni bilaterali per

evitare le doppie imposizioni.

3. In deroga al paragrafo 1, la repubblica federale di Germania può, fino a quando applica agli utili distribuiti

un’aliquota d’imposta sulle società inferiore di almeno 11 punti a quella applicata agli utili non distribuiti, ma

entro e non oltre la metà del 1996, prelevare, a titolo d’imposta compensativa, una ritenuta alla fonte pari al 5%

sugli utili distribuiti dalle sue società figlie.

4. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese può prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da

società figlie a società madri di altri Stati membri, fino ad una data che non potrà essere posteriore alla fine

dell’ottavo anno successivo alla data di attuazione della presente direttiva.

Salve restando le disposizioni delle convenzioni bilaterali esistenti concluse tra il Portogallo e uno Stato membro,

l’aliquota di questa ritenuta non può superare il 15% per i primi cinque anni del periodo di cui al primo comma,

e il 10% per gli ultimi tre.

Prima della scadenza dell’ottavo anno il Consiglio delibera all’unanimità, su proposta della Commissione, in

merito ad un’eventuale proroga del presente paragrafo.

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Articolo 6

Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società

riceve dalla sua filiale.

Articolo 7

1. L’espressione ritenuta alla fonte utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o

preliminare (ritenuta) dell’imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in

concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a

sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni

relative al pagamento dei crediti d’imposta ai beneficiari dei dividendi.

Articolo 8

1. Gli Stati membri fanno vigere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva prima dell’11 gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la

Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto

interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato

Elenco delle società di cui all’articolo 2 lettera a)

a) le società di diritto belga denominate société anonyme naamloze vennootschap, société en commandite par

actions / commanditaire vennootschap op aandelen, société privée à responsabilité limitée / besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di

diritto privato;

b) le società di diritto danese denominate aktieselskab, anpartsselskab;

c) le società di diritto tedesco denominate Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, bergrechtliche Gewerkschaft;

d) le società di diritto ellenico denominate ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›·;

e) le società di diritto spagnolo denominate sociedad anônima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de

responsabilidad limitada, nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

f) le società di diritto francese denominate société anonyme, société en commandite par actions, société à

responsabilité limitée, nonché gli enti e le imprese pubbliche a carattere industriale e commerciale;

g) le società di diritto irlandese denominate public companies limited by shares or by guarantee, gli enti registrati

sotto il regime degli Industrial and Provident Societies Acts o le building societies registrate sotto il regime del

Building Societies Acts;

h) le società di diritto italiano denominate società per azioni, società in accommandita per azioni, società a

responsabilità limitata, nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;

i) le società di diritto lussemburghese denominate société anonyme, société en commandite par actions, société

à responsabilité limitée;

j) le società di diritto olandese denominate naamloze vennootschap, beslotenvennootschap met beperkte

aansprakelijkheid;

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k) les sociétés commerciali o società civili di forma commerciale, nonché altri enti morali esercitanti attività

commerciali o industriali, costituiti conformemente al diritto portoghese;

1) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito;

m) le società di diritto austriaco denominate Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

n) le società di diritto finlandese denominate osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, säästöpankki/sparbank e

vakuutusyhtiö/försäkringsbolag;

o) le società di diritto svedese denominate aktiebolag, bankaktiebolag e försäkringsaktiebolag.

Allegato B

Elenco dei paesi che hanno concluso una convenzione fiscale contro la doppia imposizione

in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con il Granducato di

Lussemburgo

Situazione al 01.10.2002

Africa del Sud

Austria(*)

Belgio(*)

Brasile

Bulgaria

Canada

Cina

Corea del Sud

Danimarca(*)

Finlandia(*)

Francia(*)

Germania(*)

Giappone

Grecia(*)

Indonesia

Irlanda(*)

Islanda

Italia(*)

Malta

Marocco

Messico

Norvegia

Paesi Bassi (*)

Polonia

Portogallo (*)

Regno Unito(*)

Repubblica Ceca

Repubblica di Maurizius

Repubblica Slovacca

Romania

Russia

Singapore

Slovenia

Spagna(*)

Stati Uniti d’America

Svezia(*)

Svizzera

Tailandia

Tunisia

Ungheria

Uzbekistan

Vietnam

Argentina

Azerbaïjan

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Israele

Lettonia

Litunia

Malesia

Mongolia

Serbia e Montenegro

Trinità e Tobago

Turchia

Ucraina

Lista delle convenzini in negoziazione

(*) beneficia della direttiva 435/CEE del 23/07/1990

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Allegato C

Determinazione generale e non esauriente della base imponibile

Imposta sul reditto delle collettività (I.R.C.)

Risultato commerciale o fiscale (*) al lordo delle imposte

+ spese non deducibili fiscalmente

anticipi e accontanamenti d’imposta I.R.C., I.C.C., e I.F.; doni; emolumenti; spese legate a dei redditi

esonerati; spese esorbitanti legate o no all’oggetto sociale; distribuzione nascosta di utili; ritenute d’imposta; …

- prodotti fiscalmente deducibili

dividendi, boni di liquidazione e plusvalenze legate a delle filiali importanti;

il 50% dei dividendi non qualificati; restituzione e ripresa di provviste d’imposte;

= risultato imponibile lordo

- perdite fiscali

= risultato imponibile

(I.R.C) = risultato imponibile x 22,80% (se redito imponibile ≥ EUR 15.000)(**)

(*) risultato fiscale se la valuta contabile non è l’euro per esempio

(**) imposta sulla quale possono essere ancora imputate diversi bonifici d’imposte e delle ritenute d’imposta

Imposta Commercial Comunale (I.C.C.)

Risultato imponibile lordo I.R.C.

+ spese non deducibili fiscalmente

utili distribuiti ai soci di una società in accomandita per azioni; quota-parte delle perdite di una società di

persone; perdite realizzate in stabili organizzazioni all’estero; …

- prodotti fiscalmente deducibili

quota negli utili delle società di persone; dividenti relativi ad una partecipazine ≥ 10% in una società di

capitali pienamente imponibile; quota dell’utile realizzato relativo a delle stabili organizzazioni all’estero, …

= risultato imponibile lordo

- perdite fiscali

- abbattimento forfetario (EUR 17.500)

= risultato imponibile

(I.C.C) = risultato imponibile x 7,50%

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Imposta patrimoniale (I.F.)

■ Base di calcolo = ultimo bilancio pubblicato prima del 01.01 dell’anno in corso

■ Dichiarazione da completare ogni 3 anni (2002, 2005,…).

■ Patrimonio dovuto per 3 anni (2002,2003,2004) referendosi all’ultima base imponibile generale calcolata (2002)

salvo variazioni importanti tra un anno e l’altro.

Attivo immobilizzato

+ Attivo circolante

+ Conti di regolarizzazione

- Accantonamenti

- Debiti

- Conti di regolarizzazione

= Attivo netto contabile

- Filiali importanti

+ Debiti legati alle filiali esonerate

= Valore unitario

= Patrimonio imponibile (arrotondato ai EUR 1.000)

Imposta patrimoniale = patrimonio imponibile x 0,5%

Osservazioni:

Immobile locale tassato sul valore unitario, valore basso relativamente al valore contabile o reale dell’immobile

Immobile estero esonerato in generale

Portafoglio titoli sempre valutato al valore stimato al 31.12 precedente il 01.01.

Possibilità di ottenere una riduzione dell’imposta patrimoniale o l’annullamento se viene costituita una

riserva pari a 5 volte la riduzione richiesta.

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Allegato D

Condizioni di applicazione del privilegio delle società madri e filiali

Articolo 1661)

così come sostituito dall’articolo 3, numero 5 della legge del 30 novembre 1978 (Mém. A 1978, p. 1973), completata dall’articolo 6 della legge

finanziaria del 22 dicembre 1987 (Mém. A 1987, p. 2509), modificata dall’articolo 3, nu-mero 2 della legge del 6 dicembre 1990 (Mém. A 1990, p. 1026),

dall'articolo 2 della legge del 28 dicembre 1995 (Mém. A 1995, p. 2558), dall'articolo 2, numero l della legge del 23 dicembre 1997 (Mém. A 1997, p.

3332)1) e dall'articolo 2, 2° della legge del 21 dicembre 2001 (Mém. A 2001, p.3324).

(1) I redditi di una partecipazione detenuta da:

1. una società di capitali residente2) interamente imponibile3);

2. lo Stato, i comuni, i consorzi intercomunali, le istituzioni pubbliche e gli altri enti morali di diritto pubblico

locali,

3. un istituto stabile locale 4) di una società residente in uno Stato membro dell’Unione Europea e previsto

dall’articolo 2 della direttiva del Consiglio delle CEE del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune

applicabile alle società madri e alle filiali di Stati membri diversi (90/435/CEE),

4. un istituto stabile locale4) di una società di capitali residente in uno Stato con cui il Granducato di Lussemburgo ha

stipulato una convenzione per evitare le doppie imposizioni, sono esonerate se, alla data della messa a

disposizione degli utili, il beneficiario detiene o s’impegna a detenere la partecipazione per un periodo

ininterrotto di almeno dodici mesi, e se per tutto questo periodo il tasso di partecipazione non scende al di sotto

della soglia del 10 percento o il prezzo di acquisto al di sotto di EUR 1.200.000 6)

(2) L'esonero si applica ai proventi derivanti da una partecipazione ai sensi del comma 1, detenuta direttamente

nel capitale sociale:

1. di una società di capitali residente2) interamente imponibile3);

2. di una società di capitali non residente5) interamente imponibile a un’imposta corrispondente all’imposta sul

reddito delle persone giuridiche,

3. di una società residente in uno Stato membro dell'Unione europea e prevista dell’articolo 2 della direttiva del

Consiglio delle CEE del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e

figlie di Stati membri diversi (90/435/CEE).

(3) La detenzione di una partecipazione ai sensi del comma 2 mediante uno degli organismi previsti al primo comma

dell’articolo 175 è da considerare una detenzione diretta, in proporzione alla frazione detenuta nell’attivo netto

investito di questo organismo7).

(4) Il prodotto della ripartizione ai sensi dell’articolo 101 è considerato reddito per l’applicazione del primo comma.

(5) L’esonero previsto al primo comma non si applica nella misura in cui:

1. le spese d’esercizio sono in relazione economica diretta con i redditi previsti;

2. sulla partecipazione è registrata una minusvalenza conseguente alla distribuzione, e ciò nell’ordine dell’

elenco di cui sopra 7).

(6) Tuttavia, se una deduzione per deprezzamento ha dato luogo all’applicazione del comma 5 e per quanto la

partecipazione deprezzata debba essere valutata ad un valore superiore a quello stabilito alla chiusura dell’

esercizio precedente, il prodotto constatato al momento di questa valutazione è assimilato a una distribuzione

prevista al primo comma; in questo caso, l’importo da esonerare non può superare l’importo della distribuzione

precedentemente neutralizzata dal deprezzamento7).

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(7) Il presente articolo non si applica ai redditi provenienti da una partecipazione ricevuta in cambio di un’altra

partecipazione, in applicazione dell’articolo 22bis, qualora le distribuzioni provenienti dalla partecipazione data

in cambio non sarebbero state esonerate se lo scambio non si fosse verificato.

Questa limitazione non riguarda le distribuzioni effettuate dopo la fine del quinto anno d’imposizione successivo

a quello dello scambio7).

(8) Ove non sia soddisfatta la condizione di detenzione ininterrotta per dodici mesi del livello minimo di partecipazione,

l'esonero viene all’occorrenza annullato mediante un’imposizione rettificante dell’anno in questione.

(9) Un regolamento granducale 8) 9) potrà:

1. estendere l'esonero, alle condizioni e con le modalità da stabilire, ai proventi derivanti dalla cessione di

partecipazioni;

2. prevedere, alle condizioni da specificare, che le perdite di cessione non siano deducibili.

Oggetto:

Condizioni di applicazione del privilegio delle società madri e filiali (Schachtelprivileg).

Fondi:

KStG, par. 9 e KStDV, par. 22, primo comma, salvo che l’articolo 166 estende il privilegio:

a) ai prodotti sociali attribuiti da società filiali estere a società madri lussemburghesi.

b) ai prodotti di liquidazione.

Note:

1) Il nuovo articolo 166, con vigore a partire dall’anno d’imposizione 1998, è stato in-trodotto dall’articolo 2, numero 1

della legge del 23 dicembre 1997 che modifica alcune disposizioni della legge sull’imposta sul reddito, della legge

sulla valutazione dei beni e valori e della legge generale sulle imposte.

2) Società di capitali residente = società anonima, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata,

per quanto la sua sede sociale o il suo principale istituto si trovi nel Granducato (articolo159).

3) Interamente imponibile: che non beneficia di un’esenzione soggettiva totale o parziale (Consiglio di Stato, dot.

par1.571-16, p. 98).

4) Modifica risultante dall’articolo 2 della legge del 28 dicembre 1995, applicabile a partire dall’anno d’imposizione 1996.

5) Società di capitali non residente prevista all’articolo160, primo comma.

6) Fino al 31.12.01 la soglia era fissata a 50 milioni di franchi.

7) Modifica apportata a partire dall’anno d’imposizione 2002 dall’articolo 2, 2° della legge del 21 dicembre 2001,

che riforma alcune disposizioni in materia di imposte dirette ed indirette.

8) Regolamento granducale riprodotto alle disposizioni d’esecuzione.

9) Modifica di forma risultante dalla legge del 6 dicembre 1990 (precedentemente règlement d'administration

publique).

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Allegato E

Regolamento granducale del 21 dicembre 2001

In esecuzione dell’articolo 166, comma 9, numero 1 della legge modificata del 4 dicembre 1967 sull’imposta sul reddito (Mém. A 2001, p. 3333)1).

Articolo 1

(1) Quando un contribuente di cui all’articolo 166, comma primo, numeri da 1 a 4 2), cede i titoli relativi a una

partecipazione diretta detenuta nel capitale sociale di una società di cui al comma 2, numeri da 1 a 3 del medesimo

articolo, il reddito prodotto dalla cessione è esonerato se alla data di alienazione dei titoli il cedente detiene o

s’impegna a detenere la suddetta partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi e se per tutto

questo periodo il tasso di partecipazione non scende al di sotto della soglia del 10% 3), oppure se il prezzo di

acquisizione non scende al di sotto di EUR 6.000.000 4) di euro. La detenzione di una partecipazione mediante gli

organismi di cui al comma primo dell’articolo 175 va considerata una detenzione proporzionalmente diretta alla

frazione detenuta nell’attivo netto investito da questo organismo5).

(2) In deroga al primo comma, il reddito prodotto dalla cessione della partecipazione è imponibile nella misura

della somma algebrica dei redditi della partecipazione e di un’eventuale deduzione per deprezzamento effettuata

sulla partecipazione, per quanto queste abbiano ridotto la base imponibile dell’esercizio di alienazione o degli

esercizi precedenti.

È assimilata ad una deduzione per deprezzamento per l’applicazione della disposizione che precede, quella

effettuata dalla società madre su un credito nei confronti della sua filiale.

(3) L’esonero previsto al comma primo è inoltre rifiutato nella misura in cui il prezzo di acquisizione della partecipazione

messo in conto per la determinazione del reddito di cessione è stato ridotto dal trasferimento di una

plusvalenza in virtù degli articoli 53 e 54.

(4) Il reddito prodotto dalla cessione di una partecipazione ricevuta in cambio di un’altra partecipazione in

applicazione dell’articolo 22bis, non ricade nel campo di applicazione del primo comma, per quanto i redditi

prodotti dalla cessione della partecipazione data in cambio non sarebbero stati esonerati se lo scambio non

avesse avuto luogo. Tuttavia, i redditi prodotti da una cessione dopo il quinto anno d’imposizione successivo a

quello dello scambio non sono previsti da questa limitazione6).

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento granducale si applicano agli esercizi economici che iniziano a partire dal

primo gennaio 2002. A partire dalla stessa data, sono abrogate le disposizioni del regolamento granducale del

24 dicembre 1990 in esecuzione dell’articolo 166, comma 5b) della legge modificata il 4 dicembre 1967 sull’imposta

sul reddito.

Articolo 3

Il nostro Ministro delle Finanze

Note:

1) Il presente regolamento granducale sostituisce il regolamento granducale del 24 dicembre 1990. Esso si applica

agli esercizi economici che iniziano a partire dal primo gennaio 2002.

2) Vedere il primo comma dell’articolo 166: si noterà l’estensione della misura agli istituti stabili di società non

residenti.

3) Per gli esercizi economici aperti prima del primo gennaio 2002, questo tasso ammontava al 25%.

4) Fino al 31.12.2001 quest’importo era fissato a LUF 250.000.000.

5) Vedere disposizione analoga introdotta dall’articolo 2, 2° della legge del 21 dicembre 2001 all’articolo 166, comma 3.

6) Ritroviamo una limitazione simile all’articolo 166, comma 7. Si tratta in un certo senso di una misura antiabuso.

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Allegato F

Limitazione dei redditi esenti da ritenuta d'acconto sui redditi da capitali

Articolo 1471)

Così come sostituito dall’articolo primo, numero 14 della legge del 23 dicembre 1997 (Mém. A 1997, p. 3330) e modificata dall’articolo primo, 36°

della legge del 21 dicembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3312)

La ritenuta d’imposta, essendo essa l’oggetto dell’articolo 146, non deve essere versata 1) 2):

1. quando il beneficiario ed il debitore dei redditi sono la stessa persona 3) alla data in cui i redditi sono messi a

disposizione del beneficiario, e se la proprietà dei titoli e il diritto di allocazione dei redditi si trovano riuniti nelle

stesse mani;

2. quando i redditi previsti all’articolo 97, primo comma, numero 1 sono destinati da una società di capitali residente 5)

interamente imponibile a:

a) un’altra società di capitali residente 5) interamente imponibile6);

b) lo Stato, ai comuni, ai consorzi intercomunali o le gestioni di persone giuridiche di diritto pubblico locali;

c) una società residente in uno Stato membro dell’Unione Europea e prevista dall’articolo 2 della direttiva del

Consiglio delle CEE del 23 luglio 1990 sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e filiali di Stati

membri diversi (90/435/CEE),

d) un istituto stabile locale di una società residente in uno Stato membro dell’Unione Europea e prevista dall’

articolo 2 della direttiva del Consiglio delle CEE del 23 luglio 1990 sul regime fiscale comune applicabile alle

società madri e figlie di stati membri diversi (90/435/CEE),

e) un istituto stabile locale di una società di capitali residente in uno Stato con il quale il Granducato di

Lussemburgo ha stipulato una convenzione per evitare le doppie imposizioni,

o sono destinati a

f) lo Stato mediante la Banca e Cassa di Risparmio dello Stato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3,

numero 2, della legge del 14 giugno 1983, che modi-fica e completa la legislazione concernente la Cassa di

Risparmio dello Stato in materia d’imposizione diretta e di distribuzione degli utili.

e se, alla data di messa a disposizione degli utili, il beneficiario detiene o s’impegna a detenere direttamente per un

periodo ininterrotto di almeno dodici mesi, una partecipazione almeno del 10 percento o di un prezzo di acquisizione

di almeno EUR 1.200.000 nel capitale sociale del debitore degli utili. La detenzione di una partecipazione mediante

uno degli organismi previsti al comma primo dell’articolo 175 dev’essere considerata una detenzione diretta,

proporzionalmente alla frazione detenuta nell’attivo netto investito di questo organismo9);

3. quando gli utili sono destinati da una società holding di diritto lussemburghese definita dalla legge del 31 luglio

1929 o da un organismo di investimento collettivo, fatta salva tuttavia l’imposizione di detti utili nel paese dei

beneficiari locali.

Oggetto: Limitazione dei redditi esenti da ritenuta d’acconto sui redditi da capitali.

Fonti: Ordinanza granducale del 7 agosto 1945, articolo 2, salvo alcuni adattamenti del testo.

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Note:

1) Applicabile a partire dall’anno d’imposizione 1998 (legge del 23 dicembre 1997).

2) Inoltre, alcune leggi o ordinanze di emissione dello Stato granducale esonerano o da tutte le imposte presenti e

future (quindi anche dalla ritenuta sui redditi da capitale), o dalla ritenuta d’imposta sulle cedole, o da l’imposta sul

reddito i prestiti che fanno l’oggetto dei presenti testi.

L’elenco delle suddette disposizioni speciali è pubblicato nell’allegato A-1, n. 3.

D’altra parte, l’articolo 4 della legge del 30 novembre 1978 ha soppresso, con effetto a partire dal primo gennaio

1979, la ritenuta d’imposta del 5% sugli interessi da obbligazioni.

3) In virtù dell’articolo 105, comma 2 della legge del 30 marzo 1988 relativa agli organismi d’investimento collettivo,

le distribuzioni effettuate da tali organismi sono effettuate senza ritenuta alla fonte.

4) La stessa persona ai sensi del diritto fiscale e non, p.e., del diritto civile.

5) Società di capitali residente = società anonima, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata,

per quanto la sua sede statutaria o il suo principale istituto si trovi nel Granducato (articolo 159).

6) Interamente imponibile: che non beneficia di un esonero soggettivo totale o parziale (Consiglio di Stato, 517-16, p. 98).

7) Disposizioni riprodotte qui di seguito.

8) Fino al 31.12.2001 l’importo era fissato a 50 milioni di franchi.

9) L’ultima frase è stata aggiunta, con effetto a partire dall’anno d’imposizione 2001, dall’articolo primo, 36° della

legge del 21 dicembre 2001 che riforma alcune disposizioni in materia d’imposte dirette e indirette. Gli organismi

contemplati sono gli organismi definiti fiscalmente trasparenti (p. es. società di persone).

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