Cosa è la Commissione Massimo Scoperto?
Il decreto “anti-crisi” regolamenta la commissione massimo scoperto
Nei contratti di conto corrente caratterizzati dalla concessione di un fido o uno scoperto, con il termine commissione massimo scoperto (CMS) si intende la commissione che le banche applicano sul massimo saldo negativo per ogni trimestre.
In termini più semplici, si pensi all’ipotesi di un imprenditore (anche piccolo) che concorda con la propria banca la messa a disposizione da parte di quest’ultima di una somma di denaro al di sotto dello “0″ dietro il riconoscimento di un determinato tasso di interesse.
Ipotesi molto frequente e soprattutto uno strumento molto utile all’imprenditoria per far fronte ai continui investimenti ed esigenze di liquidità delle aziende.
Quanto agli interessi è oltretutto comprensibile che essi siano piuttosto remunerativi per le banche.
Dalla prassi della concessione dei fidi bancari è però derivata la creazione della commissione di massimo scoperto, considerata come la percentuale che le banche applicano sul massimo saldo negativo durante il trimestre e quindi essa viene applicata per tutto il trimestre anche se il superamento in negativo della soglia dello “0″ ha interessato il conto per un solo giorno.
Numerose erano le contestazioni sollevabili sulla legittimità e soprattutto sulla trasparenza di tale commissione che ha finito per diventare una duplicazione degli interessi già corrisposti dal cliente per la concessione del fido. Inoltre, le banche molto spesso ne determinavano unilateralmente l’applicazione senza quindi concordarne l’applicazione con il cliente e senza farne conoscere le modalità di calcolo.
L’ abolizione della Commissione Massimo Scoperto
Dopo le innumerevoli battaglie giudiziarie in parte concluse in favore della illegittimità della commissione massimo scoperto ed in parte ancora in corso, il Governo prima, ed il Parlamento poi hanno finalmente messo fine a tale ingiusto strumento di lucro per gli istituti di credito.
Con la Legge 2/2009, in conversione del cd. decreto “anti-crisi” (d.l. 185/08) è infatti stato disposto che sono nulle le clausole che prevedono una remunerazione alla banca per la messa a disposizione di fondi al correntista, indipendentemente dall’effettivo prelevamento e dall’effettiva durata dell’uso da parte del cliente e la commissione massimo scoperto, se prevista contrattualmente, potrà essere applicata solo in caso di un saldo negativo di trenta giorni, e non più anche nel caso di un solo giorno di “rosso” in conto.
Entro il mese di giugno gli istituti di credito dovranno quindi adeguarsi alla nuova normativa e soprattutto adeguare i contratti di fido con i propri correntisti.
Per le somme versate a titolo di commissione di massimo scoperto si rafforzano i presupposti per le richieste di restituzione alle banche, già riconosciute e disposte in numerose sentenze.
Siamo di fronte ad un ulteriore passo in avanti verso una corretta disciplina dei contratti bancari sulla scia del divieto di anatocismo, divieto di applicazione di tassi ultra-legali ecc.
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