Presentazione
Per accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, più imprenditori possono stipulare un accordo, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme predeterminate attinenti all’esercizio delle proprie imprese, o a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
E’ il contratto di rete, istituito con la legge n. 33 del 9 aprile 2009 e modificato con l’art. 42 della Legge n. 122/2010, di conversione del decreto legge n.78/2010, grazie al quale alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I.
Il 13 aprile 2011, a Palazzo Chigi, il ministro Tremonti ha presentato, insieme al ministro Romani, il decreto attuativo della misura: le reti d’impresa, ha detto, rappresentano un modo per mettere insieme un carattere della nostra impresa, la piccola, autonoma e libera dimensione, con l'esigenza della massa. Quello delle reti è un contratto tra imprese, che consente alle stesse di presentarsi insieme dal fisco, in banca, all'estero pur rimanendo libere e singole. Per il ministro Romani si tratta di “uno strumento di politica industriale che irrobustisce il sistema delle piccole e medie imprese”. Un network orizzontale per favorire l’internazionalizzazione, i meccanismi di acquisto di materie prime, l’utilizzo di un marchio comune.
“E' certamente un'iniziativa positiva, che viene incontro ad alcune esigenze delle imprese'' ha affermato il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, presente alla conferenza stampa insieme ai rappresentanti di Reti imprese Italia e dell’Abi.
Con il contratto di rete, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali. L’atto deve indicare:
- l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;
- la durata del contratto le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
- l’individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune.
Altri elementi possono essere indicati, a discrezione degli imprenditori. Tra questi l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione; l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle varie procedure, come quelle di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni e quelle inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito.
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico
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