FIDEJUSSIONI BANCARIE E/O ASSICURATIVE PER GARANZIE DI CONTRATTO FRA AZIENDE
1. per fornitura continuativa di beni
2. per prestazioni continuative di servizi
3. per appalti fra aziende
4. per locazione di immobili
5. per locazioni di aziende e/o rami d’azienda
6. per transazioni fra aziende
7. per vendita sulla carta di immobili da costruire o in corso di costruzione
8. per permute immobiliari
9. per franchising
10. per compravendita immobiliare
11. per cancellazione di gravami ipotecari
12. per sopravvenienza di passività occulte anche di natura fiscale
13. per revocatoria fallimentare ed ordinaria
14. per acquisto di multiproprietà
15. per concessione di licenze, mandati, rappresentanze, depositi
16. per donazione
17. per la “fedeltà” al datore di lavoro
18. per preliminari di compravendita
19. per l’adempimento di obbligazioni di “fare” e di “dare” scaturenti da pattuizioni fra le parti
1. la fidejussione garantisce al Venditore il rispetto delle obbligazioni a carico del Compratore scaturenti dal contratto di fornitura di beni.
2. la fidejussione garantisce al Beneficiario il rispetto delle obbligazioni a carico del Contraente scaturenti dal contratto di fornitura di servizi.
3. la fidejussione garantisce alla stazione appaltante la buona esecuzione ed il fine dei lavori da parte dell’Appaltatore. Può altresì essere rilasciata a favore dell’Appaltatore qualora la garanzia sia inerente al pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito da parte della stazione appaltante.
4. la fidejussione garantisce al locatore l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione di immobile a carico del Conduttore. La garanzia può anche ricomprendere le perdite scaturenti sia dal mancato pagamento del canone di locazione ed accessori che dal mancato rilascio dell’immobile nei tempi contrattualmente previsti.
5. la fidejussione garantisce al locatore l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione di azienda o ramo d’azienda a carico del conduttore. La garanzia può anche ricomprendere le perdite scaturenti sia dal mancato pagamento del canone di locazione ed
accessori che dal mancato rilascio dell’azienda nei tempi contrattualmente previsti.
6. la fidejussione garantisce al beneficiario l’adempimento delle obbligazioni a carico del contraente scaturenti dalla transazione effettuata.
7. la fidejussione garantisce al promittente acquirente di immobile da costruire o in corso di costruzione l’adempimento delle obbligazioni a carico del costruttore ovvero la consegna dell’immobile chiavi in mano e l’assenza di gravami su esso.
8. la fidejussione garantisce al venditore del terreno e/o fabbricato ceduto in permuta al costruttore, la costruzione e la consegna degli immobili previsti nel contratto di permuta. La garanzia può anche ricomprendere eventuali conguagli monetari e penalità contrattuali.
9. la fidejussione garantisce al Beneficiario il rispetto delle obbligazioni contrattuali a carico dell’affiliato. La garanzia può ricomprendere sia il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto per la fornitura di beni e servizi, che il fatturato annuo minimo.
10. la fidejussione garantisce al venditore di immobili le obbligazioni contrattuali anche di natura monetaria a carico dell’acquirente; può anche garantire eventuali obbligazioni aventi refluenza fiscale. Può altresì garantire all’acquirente il risarcimento del corrispettivo pagato in caso di annullamento a qualsiasi titolo dell’atto pubblico di acquisto ad eccezione sia del cosiddetto rischio donazione che per revocatoria.
11. la fidejussione garantisce all’acquirente di immobile la cancellazione dei gravami esistenti sul bene acquistato nei termini contrattualmente previsti.
12. la fidejussione garantisce al beneficiario il risarcimento delle sopravvenienze passive anche di natura fiscale emergenti successivamente rispetto alla conclusione del contratto definitivo di cessione di azienda, quota societaria ed immobile.
13. la fidejussione garantisce all’acquirente il risarcimento del corrispettivo pagato per l’acquisto di immobile nel caso di annullamento dell’atto pubblico di acquisto a seguito di azione di revocatoria fallimentare e/o ordinaria. La garanzia può essere estesa anche alle spese di ristrutturazione. La garanzia può essere vincolata a beneficio di Istituto di Credito erogante il mutuo necessario per l’acquisto dell’immobile.
14. la fidejussione garantisce al promittente acquirente di quota immobiliare il risarcimento degli acconti versati in caso di mancato trasferimento da parte della società proprietaria di quanto promesso in vendita.