Il Trust nella vita dell'azienda: finanza nuova e mutui di scopo
Profili Bancari (dell’Escrow Account)
Il Trust, essendo uno strumento giuridico estremamente duttile, può trovare spazio per numerose applicazioni nel campo delle operazioni finanziarie, inserendosi in varie ipotesi di finanziamenti bancari.
Si tratta per lo più di ipotesi nelle quali la somma (per assurdo) "non deve essere di nessuno", essendo destinata ad una specifica finalità, fino al verificarsi dell’evento previsto; in queste situazioni introdurre la figura del Trust, con la segregazione che ne è l’effetto tipico, consente alle parti interessate d’instaurare rapporti con elementi di maggiore sicurezza rispetto alla ordinaria configurazione giuridica.
Mutui di scopo
Forma particolare del contratto di mutuo, come è noto, è quello di "scopo" per il quale il credito è concesso per uno scopo determinato, nel quale la clausola di destinazione delle somme diventa un elemento causale del contratto.
Quando il credito è concesso con la clausola di destinazione, anche la banca può avere interesse al raggiungimento dello scopo, per cui si riconosce ad essa un diritto di controllo sull’operato del prenditore.
La clausola di destinazione implica da parte del mutuatario un’obbligazione di fare, un "facere in rem propriam", la cui inosservanza è causa di risoluzione del contratto, essendo essa un elemento causale dello stesso.
L’adozione dello schema del Trust, ad esempio, potrebbe utilizzarsi nell’ambito delle operazioni di finanziamento di un progetto industriale (es. costruzione di un capannone), quando è previsto che il rimborso avvenga tramite i proventi che derivano dall’impianto costruito (es. canoni di locazione).
Nel caso in esame la banca sa che deve attendere la restituzione dell’importo finanziato fino al termine convenuto, ma vuole essere certa che l’impiego sia quello previsto e solo in cambio di questa certezza è disposta a "perdere il controllo della somma".
Nel mutuo di scopo, infatti, per effetto del vincolo di destinazione, è ritenuta legittima l’ingerenza del mutuante nel controllo della realizzazione dello scopo e si attribuisce a tale realizzazione la funzione di termine finale del mutuo stesso.
Peraltro, la somma mutuata certamente entra nel patrimonio del mutuatario e solo raramente attraverso elaborate tecniche finanziarie le banche riescono ad ottenere un effetto segregativo, in ogni caso limitato alle somme ancora non utilizzate dal mutuatario (es. può essere prevista con pattuizioni aggiuntive l’ingerenza del mutuante nella gestione e nel reimpiego), ma è evidente che ogni forma di garanzia verrebbe meno con il fallimento del mutuatario.
Il mutuo di scopo non avrebbe neanche esecuzione se un creditore del mutuante potesse aggredirlo; ed è evidente che nel caso di mutuo, secondo la normativa civilistica ordinaria, la somma è aggredibile dai creditori del mutuatario fino a quando essa rimanga nel suo patrimonio confusa con le altre somme che ordinariamente gli appartengono.
La somma mutuata, infatti, per la natura e fungibilità del denaro, una volta erogata, perde la sua individualità e non è più identificabile nel suo patrimonio. La somma, invece, in questo caso, non deve essere aggredibile da alcuno fino a quando non si sia verificato l’evento che pone fine al finanziamento.
Riprendiamo quindi l’esempio che un’impresa (in difficoltà) debba costruire un capannone dal quale ricavare dei canoni, in questo caso può essere utile che il finanziamento per la realizzazione dell’opera non venga erogato direttamente all’imprenditore, bensì ad un Trust, del quale l’imprenditore è il Trustee.
Questi procede autonomamente alla realizzazione dell’opera ovvero attraverso una società (anche una s.r.l. unipersonale) avente tale realizzazione quale oggetto sociale esclusivo, aggirando, così il problema, difficilmente superabile, di un Trust che svolga direttamente attività di impresa (problema questo che si pone con riferimento all’ordinamento italiano, mentre è diffusa nei paesi di common law).
Trattandosi di mutuo di scopo, inoltre, la banca attraverso il Trustee potrebbe ottenere il controllo sulla realizzazione dell’opera (es. l’avvenuto rilascio di licenze amministrative).
Con il Trust la banca finanzierebbe il Trust (ovvero la società da esso costituita) e non l’impresa – che è un soggetto fallibile -, il Trust (ovvero la società) riceve il finanziamento nell’interesse delle parti e provvede all’esecuzione dell’opera, la banca incassa i canoni di locazione fino a chiudere il rapporto finanziario instaurato con il Trust, all’impresa andrebbe il risultato della gestione del Trust, cioè il capannone una volta estinto il finanziamento.
La segregazione ottenuta renderebbe il Trustee estraneo ad eventuali crisi finanziarie proprie dell’imprenditore, impedirebbe che egli fosse da queste travolto e gli consentirebbe comunque di far fronte agli impegni presi con la banca mutuante, atteso che almeno la parte di opera realizzata con le tranches di mutuo erogato rimane di proprietà del Trust, a garanzia dei debiti contratti.
La ricostruzione ipotizzata consente che il mutuo venga erogato, per i motivi dianzi riferiti, al Trust, ovvero alla società costituita dal Trustee, la quale è separata rispetto al patrimonio dell’imprenditore ed alle altre società che a costui facciano capo.
Nuova finanza
a) Operazioni di finanziamento in pool
Il Trust potrebbe essere utilizzato nei finanziamenti erogati da un pool di istituti di credito, ove una banca potrebbe assumere il ruolo di Trustee. La banca/trustee potrebbe incassare le somme a beneficio di tutti i finanziatori, assicurando la concentrazione in un unico soggetto di tutte le funzioni attinenti la gestione dell’operazione di credito.
In assenza del Trust il rapporto viene regolato in base alle norme sul mandato conferito anche nell’interesse del terzo se l’istituto capofila è uno dei membri del pool di finanziatori.
Il Trust consente rispetto al mandato una maggiore elasticità in ordine alle funzioni che possono essere svolte dal Trustee; si può conseguire maggiore rapidità delle decisioni, l’economicità dei costi del finanziamento, oltre alla separazione del patrimonio.
b) Interventi di salvataggio di imprese in difficoltà
Un’altra ipotesi in cui potrebbe essere utile il ricorso al Trust ed alla separazione dei beni, che ne è l’effetto tipico, è la concessione di "nuova finanza" a imprese clienti cadute in difficoltà.
Infatti, per quanto riguarda gli interventi di salvataggio delle imprese, le banche in genere, pur ritenendo, a volte, utile ai fini del risanamento finanziario e della prosecuzione dell’impresa, la concessione di nuovi finanziamenti, non intendono essere direttamente coinvolte nella gestione delle scelte imprenditoriali o nell’assunzione di ulteriori – sicuri - rischi.
A tale fine potrebbero essere ipotizzati degli interventi con la intermediazione di un Trustee di comune fiducia, attraverso il quale controllare l’utilizzo delle somme.
Queste somme da utilizzarsi per uno scopo specifico non entrerebbero nella disponibilità dell’impresa in difficoltà e sarebbero intangibili dai suoi creditori, mentre le banche finanziatrici potrebbero essere le beneficiarie degli effetti economici dell’intervento di finanziamento.