Mutui per l'acquisto dell'abitazione principale - Detraibilità degli interessi passivi - Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 1.7.2010 n. 39)
L'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 39/2010, fornisce alcune precisazioni in merito alla detraibilità ex art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR degli interessi passivi relativi al mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale.
Nella fattispecie in esame, due coniugi hanno acquistato – con mutuo – l’abitazione principale e, in corso d’anno, uno ha donato all’altro la propria quota, acquistando contestualmente – con altro contratto di mutuo – una nuova abitazione.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale degli interessi passivi relativi al mutuo sia in capo al coniuge donatario che al donante.
In particolare:
- il coniuge donatario può usufruire della detrazione limitatamente alla parte di debito rimasta a suo carico (ossia il 50%); di conseguenza, tale soggetto può fruire della detrazione di cui al summenzionato art. 15 limitatamente al 50% del limite di 4.000 euro, ossia entro il limite di 2.000 euro;
- anche il coniuge donante potrà usufruire della detrazione per gli interessi passivi rimasti a suo carico (ossia il 50%), ancorché limitatamente al periodo di tempo in cui era comproprietario dell’immobile donato; resta ferma la possibilità per il coniuge che ha acquistato il nuovo immobile, ove sussistano le condizioni previste dalla legge, di detrarre le spese relative al secondo mutuo rispettando il limite complessivo annuo di 4.000,00 euro.
Le agevolazioni continuano anche se vi sono delle modifiche. La deducibilità degli interessi passivi per l'acquisto della prima casa rimane pur sempre un fondamento del nostro sistema tributario.
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