Il Pacchetto Integrato di Agevolazioni è uno strumento di incentivazione innovativo che, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili, consente alle imprese di richiedere contributi finanziari, per:
la realizzazione di investimenti produttivi;
l’acquisizione di servizi reali;
l’acquisizione di servizi per la formazione;
con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.
I Pacchetti Integrati di Agevolazioni, di cui al presente Avviso Pubblico, sono finalizzati al raggiungimento del seguente obiettivo:
“Migliorare le funzionalità e la qualità dei servizi delle strutture ricettive esistenti anche per estenderne l’attività all’intero anno attraverso la realizzazione di impianti di condizionamento/riscaldamento, di centri benessere, di piscine, di attrezzature per il turismo sociale e sportivo.”.
SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione per la Qualificazione, il Potenziamento e l’Innovazione dei Sistemi di Ospitalità delle Destinazioni Turistiche Regionali sono le imprese costituite in forma individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile che svolgono, in particolare, attività ricettiva alberghiera, nei settori di attività di cui al successivo articolo 4, che intendono realizzare Piani di Sviluppo Aziendale, di cui al successivo articolo 5, nell’ambito di unità produttive locali, di cui detengano la piena disponibilità, ubicate nel territorio della Regione Calabria.
Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l’impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive.
2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.
3. Le imprese, per beneficiare delle agevolazioni, devono proporre un Piano di Sviluppo Aziendale, organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell’ambito di un’unità produttiva per lo svolgimento di una delle attività ammesse al presente Avviso Pubblico. Il Piano di Sviluppo Aziendale può essere costituito da uno o più Piani specifici denominati:
- Piano degli Investimenti Produttivi;
- Piano dei Servizi Reali;
- Piano di Formazione Aziendale.
4. Le domande di finanziamento dei progetti sono ammissibili se rispettano le seguenti condizioni:
a) Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.
b) Le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, alla data di presentazione della domanda possono essere istruite e proposte esclusivamente per le agevolazioni di cui alla lettera C “Riattivazione” del successivo articolo 6, anche in assenza dell’iscrizione al registro delle imprese, purché costituite e titolari di partita IVA. L’iscrizione al Registro delle Imprese, deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall’impresa stessa con la presentazione dello specifico certificato da allegare alla richiesta di erogazione, al momento dell’inoltro della documentazione relativa al primo stato di avanzamento lavori.
c) Le imprese non devono trovarsi in condizioni di “difficoltà” ai sensi degli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (Gazzetta Ufficiale C 244 del 01.10.2004).
d) Le imprese non devono avere alcuna pendenza per restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla Unione Europea.
e) Le imprese operanti alla data di presentazione della domanda per essere ammissibili devono essere in regola con gli adempimenti contributivi. A tal fine le imprese operanti, devono produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell’art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005, entro la chiusura dell’attività istruttoria, pena la decadenza. Per le imprese di nuova costituzione l’iscrizione all’INPS deve essere effettuata prima dell’inoltro della documentazione finale di spesa.
f) Le imprese ammesse alle agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese ammesse alle agevolazioni che si trovano in regime di contabilità semplificata devono optare, a partire dal primo esercizio contabile nel quale è possibile esercitare l’opzione e, comunque, non oltre il primo esercizio contabile successivo alla data di presentazione della Domanda, per il regime di contabilità ordinaria.
g) Le imprese per beneficiare delle agevolazioni non dovranno avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 12.
SETTORI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI
1. Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese che svolgono Attività Ricettiva Alberghiera. Le imprese devono operare nei seguenti settori di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
- Sezione I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, codice 55.10.00 “Alberghi”;
- Sezione I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, codice 55.20.10 “Villaggi turistici”.
Per “Attività Ricettiva Alberghiera” si intende quella diretta alla produzione ed all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi. I servizi connessi sono da intendersi come le strutture e gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l’attività ammissibile.
2. Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento, per le agevolazioni relative al Piano Integrato dei Servizi Reali ed ai Piani di Formazione Aziendali, alle attività economiche delle imprese consorziate ed ai relativi codici ISTAT ATECO 2007.
PIANI DI SVILUPPO AZIENDALI
1. I Piani di Sviluppo Aziendale, sono articolati nei seguenti Piani specifici:
a. Piano di Investimenti Produttivi (Artt. da 6 a 9)
b. Piano Integrato di Servizi Reali. (Artt. da 10 a 13)
c. Piano di Formazione Aziendale. (Artt. da 14 a 17)
2. I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili alle agevolazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazione anche nel caso in cui prevedono la realizzazione di un solo Piano specifico tra quelli riportati nel precedente comma 1.
3. Il Programma del Piano di Sviluppo Aziendale deve terminare entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria.
4. Ciascun Piano deve essere organico e funzionale nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido. Il Piano di Investimenti Produttivi deve essere realizzato nell'ambito delle unità produttive delle imprese proponenti per lo svolgimento di una delle attività ammesse.
Possono beneficiare dell’agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendali, i cui lavori sono stati avviati successivamente al rilascio del provvedimento con cui l’Amministrazione Regionale abbia confermato per iscritto che gli stessi sono conformi e coerenti al regime d’aiuto come previsto dal punto 38, articolo 4, degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea.
SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
1. Sono ammissibili le spese relative alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.
2. Tali spese riguardano:
a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l’istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento; quote iniziali di franchising.
b) suolo aziendale e/o fabbricato esistente;
c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
d) opere murarie e assimilate;
e) infrastrutture specifiche aziendali;
f) macchinari, arredi, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo della struttura oggetto delle agevolazioni.
g) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità dei soggetti portatori di bisogni speciali nonché macchinari, arredi, impianti ed attrezzature necessari a migliorare le prestazioni ambientali della struttura in conformità, per quanto applicabile, alla Decisione 2003/287/CE e alla Decisione 2005/338/CE. Sono altresì incluse le spese per corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili; sono ammissibili le spese riguardanti l‘acquisto dei cavalli e dei relativi finimenti, purché strettamente funzionali all‘attività e ad essa esclusivamente dedicati, nell‘ambito di strutture incentrate sul turismo equestre; n caso di restauro di beni architettonici sono ammissibili, altresì, le spese per l’acquisto ed il restauro di beni usati appartenenti alla cultura e identità locale nel limite del 20% della spesa inerente gli arredi;
h) know how e attività immateriali: conoscenze tecniche non brevettate e programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
FORMA E INTENSITA’ DELL’AIUTO
1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari e normativa di riferimento:
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto, in seguito alla sua introduzione, la sostituzione dei Regolamenti (CE) n. 70/2001, n. 68/2001 e n. 2204/2002, precedentemente scaduti, nonché l’abrogazione del Regolamento n. 1628/2006;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
L‘importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell‘agevolazione previsti dalla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale“ approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.
La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili alle agevolazioni, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell’aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento delle concessione al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/referenc...
2. E’ possibile richiedere agevolazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) - Categoria “Aiuti a Finalità regionale” di cui alla Sezione 1 articolo 13. In particolare:
- le agevolazioni concedibili alle Medie Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003 /361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che svolgono Attività Ricettiva Alberghiera, così come definita al precedente Articolo 4, possono essere erogate, nel rispetto del limite massimo della percentuale del 40% in ESL, attraverso:
- un contributo in conto capitale nella misura massima del 25% in ESL degli investimenti ammissibili ad agevolazione effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;
- un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti.
La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati con le modalità di seguito indicate non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni;
- le agevolazioni concedibili alle Piccole Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003 /361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che svolgono Attività Ricettiva Alberghiera, così come definita al precedente Articolo 4, possono essere erogate, nel rispetto del limite massimo della percentuale del 50% in ESL, attraverso:
- un contributo in conto capitale nella misura massima del 35% in ESL degli investimenti ammissibili ad agevolazione effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;
- un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti.
La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati con le modalità di seguito indicate non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni.
Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento.
3. In alternativa alle forme di agevolazione stabilite al precedente punto 2 del presente articolo, possono essere concesse agevolazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 per un importo massimo di 200.000,00 euro e comunque, nella misura massima del 60% dell’investimento agevolabile. Le spese ammissibili ad agevolazione non possono superare i 500.000,00 euro.
L’importo complessivo degli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione concessi alla medesima impresa non deve eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000,00 euro.
4. Qualunque sia la forma di agevolazione richiesta (punto 2 o punto 3), l’ammontare minimo di mezzi apportati dall’impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico. Per attestare la copertura finanziaria di ciascun piano di investimento produttivo, il soggetto richiedente deve produrre unitamente alla domanda di agevolazione lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria, qualora si ricorra a mezzi propri o ad altre fonti di copertura finanziaria. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione.
5. Per attestare la copertura finanziaria di ciascun Piano di Investimenti Produttivi, ciascun soggetto interessato deve obbligatoriamente trasmettere all’Amministrazione regionale, al momento della sottoscrizione dell’atto di adesione ed obbligo, pena la revoca dei contributi concessi:
- copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti;
- copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento qualora faccia ricorso al credito bancario ordinario per la quota parte di mezzi propri per la copertura del Piano di Investimenti Produttivi.
6. L’eventuale finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, può essere supportato da garanzie da parte dei Consorzi Fidi. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione Europea. In ogni caso, l’aiuto complessivamente concedibile, incluso quindi l’eventuale aiuto concesso sottoforma di garanzie, non può essere superiore ai massimali di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.
8. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell’articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
9. L’ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L’ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
10. Il totale delle spese ammissibili degli investimenti per i Piani di Investimenti Produttivi Aziendali deve essere compreso tra € 100.000,00 e 3.000.000,00 euro.
Qualora le spese ammissibili prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto dall’Amministrazione regionale a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell’agevolazione.
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