Incentivi per il Consolidamento delle passività a breve - Prorogati i termini di apertura dello sportello telematico
Con D.D. n. 92 del 19/02/2010 sono stati prorogati i termini di apertura dello sportello telematico per la presentazione delle domande di accesso agli Incentivi per il Consolidamento delle Passività a Breve fissati dal D.D. n. 728 del 06/08/2009.
Tanto al fine di garantire l’apertura del suddetto sportello per ulteriori 90 giorni rispetto al termine originariamente fissato, fatta tuttavia salva l’eventualità che le risorse stanziate si esauriscano prima del suddetto termine.
Allo stato dunque, la chiusura automatica dello sportello telematico è fissata alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica l’esaurimento delle risorse, chiusura che dovrà comunque avvenire non oltre il termine del 28 maggio 2010.
IMPRESE BENEFICIARIE
Ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese aventi, alla data di pubblicazione del presente Avviso, sede legale ed almeno una sede operativa sul territorio della regione Campania, la cui attività prevalente, sulla base della classificazione ISTAT ATECO 2007, così come risultante dalla visura camerale, ricada in uno dei settori previsti dal Disciplinare.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese.
Sono comunque escluse le imprese a partecipazione pubblica.
Sono altresì escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà1.
Le imprese richiedenti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.
Tutte le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere in regime di contabilità ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Coloro che, alla data di presentazione della suddetta domanda, non risultano in regime di contabilità ordinaria, si impegnano comunque ad adottare il suddetto regime contabile entro la data di presentazione della prima domanda di erogazione del contributo.
OPERAZIONI AGEVOLABILI
Le operazioni agevolabili – stabilite dall’art. 6 del Disciplinare – fanno riferimento a finanziamenti concessi dalle banche alle imprese ai fini del consolidamento a medio termine di “passività a breve a titolo oneroso” ascrivibili ad attività riconducibili ad unità produttive ubicate in Campania. Per “passività a breve a titolo oneroso” si intendono i debiti verso banche aventi scadenza entro l’esercizio, nonchè i piani di rientro, aventi sempre scadenza entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema bancario, semprechè si tratti di operazioni in linea con le indicazioni di Basilea 2.
Non rientrano tra le operazioni agevolabili i debiti derivanti da precedenti operazioni di consolidamento.
L’importo del finanziamento concesso dalla banca non può superare il minor valore tra:
a) l’ammontare delle “passività a breve a titolo oneroso” in essere alla data di pubblicazione del presente Avviso;
b) la media fra l’ammontare delle “passività a breve a titolo oneroso” desunte dall’ultimo bilancio approvato e depositato e le risultanze delle relative scritture contabili aggiornate all’ultimo giorno solare del mese precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Il presupposto per l’accesso alle agevolazioni è dunque l’ottenimento, da parte delle imprese richiedenti, di un finanziamento bancario a tasso fisso a medio termine. Le delibere di concessione del finanziamento, così come i contratti di finanziamento bancario devono naturalmente recare data successiva a quella di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C..
Il valore delle passività a breve a titolo oneroso in essere alla data di pubblicazione del presente Avviso, ivi compreso l’importo dei piani di rientro, scadenti entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema bancario, viene attestato dalla banca concedente sia nel caso in cui i debiti siano nei suoi confronti sia nel caso in cui gli stessi siano nei confronti di altre banche. In tale ultima circostanza, la banca concedente rilascia la suddetta attestazione sulla base di idonea documentazione fornita dalle altre banche creditrici dell’impresa.
Nel caso di consorzi e società consortili, le operazioni di consolidamento devono riguardare esclusivamente passività a breve termine del consorzio o della società consortile.
Ciascuna impresa può accedere ad un'unica operazione di consolidamento. Non è pertanto consentito presentare, per lo stesso bando, più domande riguardanti la stessa impresa.
Le operazioni di consolidamento sono finalizzate a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese beneficiarie e a facilitarne i rapporti con il sistema bancario, così da favorire la creazione di disponibilità finanziarie da utilizzare per la realizzazione di programmi di investimento.
A tal fine, la banca concedente si impegna a verificare la possibilità di confermare, oltre alle linee di credito di smobilizzo, le linee di credito oggetto del consolidamento in misura non inferiore al 50%.
L’agevolazione è condizionata ad un aumento dei mezzi propri dell’impresa beneficiaria pari almeno al 10% del finanziamento. L’aumento dei mezzi propri deve essere effettivamente realizzato in data antecedente alla presentazione della prima domanda di erogazione del contributo. Per le società di capitali, l’aumento di mezzi propri deve essere attestato da un versamento dell’importo dovuto finalizzato all’aumento del capitale sociale ovvero alla costituzione di un’apposita riserva del Patrimonio Netto. Per le società di persone e le ditte individuali, l’aumento di mezzi propri deve essere invece attestato da un versamento sul conto corrente aziendale dell’importo dovuto, con apposita causale e vincolo di destinazione dell’importo stesso.
L’apporto di mezzi propri dovrà essere mantenuto per un periodo non inferiore a quello di rimborso del finanziamento.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo spettante a ciascuna impresa è calcolato sulla durata dell’operazione di finanziamento, con un massimo di 5 anni, di cui 1 di preammortamento.
Sul finanziamento è riconosciuto un contributo in conto interessi di importo pari al 100% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
In ogni caso, il valore del tasso di riferimento, ai fini del calcolo del contributo, non può essere superiore al valore del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Il tasso passivo del finanziamento non deve eccedere la misura individuata nel valore del tasso per le operazioni a revoca, secondo le classi di grandezza del fido accordato, in riferimento alla clientela localizzata in Campania, rilevato dal Bollettino Statistico della Banca d’Italia con riferimento all’ultimo numero pubblicato prima della pubblicazione del presente Avviso.
Gli interessi ed i contributi ad essi corrispondenti decorrono dalla data di erogazione effettiva del finanziamento da parte della banca concedente.
Per le piccole e medie imprese (“PMI”), il finanziamento può essere garantito, ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12/10/2005, attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’ art. 2 comma 100 lettera a) della Legge n. 662 del 23/12/1996, ovvero mediante il Fondo Regionale di Garanzia di cui alla D.G.R. Campania n. 1512 del 29/07/2004 o ancora mediante il ricorso alla garanzia dei Confidi.
Tale garanzia deve rispettare le condizioni di cui all’art. 9 comma 4 del Disciplinare.
In caso di finanziamenti coperti da garanzia per l’80%, a copertura dei costi d’accesso, laddove previsti, è riconosciuto, a titolo “de minimis”, una tantum, un contributo a fondo perduto, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 5 del Disciplinare.
La concessione delle agevolazioni avviene in base alla regola “de minimis”, così come definita nel Regolamento de minimis, che prevede l’importo di Euro 200.000,00 – ridotto ad Euro 100.000,00 nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto su strada – quale ammontare massimo di aiuti di questo tipo ottenibili dall'impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il valore delle agevolazioni concedibili viene attualizzato all'anno solare della concessione; a tal fine, si procede ad applicare il tasso di attualizzazione vigente alla data di concessione agli importi delle singole erogazioni previste.
Coloro che, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo de minimis devono indicare tale dato nel modulo di domanda, cosicché le agevolazioni siano concesse per l'importo residuo, assicurando il rispetto del massimale previsto dal citato Regolamento de minimis.
Si precisa che, ai fini del trattamento fiscale, il contributo in conto interessi, è da considerarsi a tutti gli effetti quale contributo in conto esercizio, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
Per approfondimenti e/o istruttoria pratiche rispondere alla presente email.
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