Crisi da Sovraindebitamento L.n.3/2012

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Considerazioni sul decreto attuativo della Direttiva 2008/48/CE 2010-05-24 00:00:00

ARTICOLO TRATTO DAL SITO www.fenamec.it/news


Considerazioni sul decreto attuativo della Direttiva 2008/48/CE
2010-05-24 00:00:00
Pubblichiamo ora i punti salienti del documento inviato al Dipartimento del Tesoro in merito alla consultazione pubblica sulla trasposizione della direttiva 2008/48/CE, relativa a i contratti di credito ai consumatori, e sull'attuazione della delega di cui all'art. 33 della legge n. 88/209 (comunitaria 2008) in materia di intermediari finanziari, mediatori creditizi e agenti in attivita' finanziaria disposta dallo stesso Dipartimento al fine di raccogliere i contributi dei soggetti interessati. I contributi saranno resi pubblici sul sito del Dipartimento del Tesoro al termine della consultazione. La FENAMEC ha ritenuto importante partecipare a tali consultazioni per affrontare, alla luce del decreto di attuazione della Direttiva, le nuove dinamiche e le varie difficolta' che coinvolgeranno la categoria dei mediatori creditizi. Pubblichiamo il resoconto del documento inviato per permettere ai nostri iscritti di essere parte attiva in questo processo di transizione verso una nuova normativa che possa essere anche di tutela verso questa categoria. [...] Da tempo la FENAMEC studia l'evolversi del settore del credito e delle figure professionali che a vario titolo ne vengono coinvolte. Ultimamente il proposito normativo di inquadrare correttamente alcune professioni ha determinato scelte dai risultati quanto meno dubbi. Per spiegare al meglio i presupposti dai quali muovono le nostre considerazioni e quindi i nostri suggerimenti normativi non possiamo che partire dall'analisi della situazione socio - economica di riferimento per le professioni oggetto della nuova legislazione. Contesto Attuale. Oggi in Italia sono presenti circa 124.820 operatori del settore della sola mediazione creditizia (n.115.244 iscritti nelle ditte individuali e 9.576 nelle societa') oltre a circa 58.797 agenti in attivita' finanziaria (n.54.154 iscritti nelle ditte individuali e 4.643 nelle societa') per un totale di 183.617 "operatori del credito". Fino ad ora la totale assenza di una regolamentazione del settore, attuale alle esigenze del mercato e propria dagli operatori stessi, caratterizzava queste professioni. Le indagini e le verifiche svolte dalla Guardia di Finanzia sugli operatori del credito, evidenziavano la frequente mancanza di procedure idonee alla identificazione del cliente, al trattamento dei dati personali, alla validazione dei documenti come conformi agli originali mostrati dal cliente, alla sottoscrizione di un mandato ad operare con l'indicazione delle provvigioni che dovevano essere pagate dal cliente ed in genere al corretto svolgimento dell'attivita' professionale. Dubbi e considerazioni tratte dal quotidiano degli iscritti. Chi sono gli operatori di cui parliamo? La nostra risposta e' che gran parte degli operatori esistenti sono il risultato di una politica di "esternalizzazione" del lavoro bancario e finanziario in genere con delega a soggetti esterni, talvolta improvvisati e quindi poco preparati, mirata a far confluire quanta piu' possibile clientela negli istituti finanziari e di credito "convenzionati". Il nucleo del problema non e' rappresentato dagli operatori, che peraltro oggi giustamente chiedono una legittimazione a proseguire la propria attivita' di consulenza, ma dalla quasi totale assenza di formazione allo svolgimento della professione: nello specifico l'assenza di un esame di preparazione professionale volto ad assicurare una formazione di base univoca e aderente alle normative esistenti, la formazione di un albo che oltre a disciplinare e gestire l'elenco dei professionisti operanti ne controlli l'aggiornamento professionale periodico e costante, la presenza di un codice deontologico come supporto pratico per lo svolgimento dell'attivita' stessa. Oggi nell'attuale contesto normativo come possono essere identificati i nuovi mediatori creditizi? Come quei 124.820 operatori iscritti all'UIC o come i Network che hanno aggregato i mediatori stessi per "negoziare" una provvigione piu' alta da pagarsi a carico delle banche e delle societa' finanziarie? E con l'attuazione del presente decreto quale futuro si prospetta per tutti gli iscritti al vecchio albo che non avranno la capacita' finanziaria di costituire una societa' di capitale come previsto dall'art. 128 quater comma 2? Alcuni Network hanno gia' dichiarato che con la responsabilita' in solido sull'operato dei collaboratori (Mediatori? Agenti in attivita' finanziaria? Dipendenti? A partita Iva?) la prima cosa che faranno sara' quella di diminuire le provvigioni pagate, trattenendo per se' una maggiore parcella. Per altri versi alcuni mediatori hanno gia' affermato che non volendo arricchire dette strutture e volendo continuare ad operare nel credito, continueranno la loro consulenza professionale in modo non ufficiale, con la diretta conseguenza di non ricevere nulla dagli intermediari finanziari, dal non dover sottostare ad una normativa troppo stringente, dal continuare a percepire parcelle in totale evasione fiscale. Perche' "unica categoria" quella dei mediatori creditizi oggi deve avere forma societaria? Quale e' il senso di cio'? Come si inquadra la diversita' di trattamento professionale per i mediatori creditizi rispetto i promotori finanziari tenuto conto che questi ultimi possono svolgere attivita' di mediazione creditizia senza dover costituire una societa'? Perche' non coinvolgere anche le associazioni dei consumatori nelle controversie nascenti tra gli intermediari finanziari e i mediatori creditizi e/o agenti in attivita' finanziaria, quando queste ultime riguardino l'operato dei convenuti nei confronti dei clienti? Analizzando lo scenario economico emerge come anche i mutui sub prime non siano il risultato dell'operato dei mediatori creditizi ma di una bolla speculativa che e' partita da molto lontano e da culture finanziarie diverse dalla nostra. La crisi economica in genere ha invece forzato e mostrato la realta' dei sovraindebitati per una diffusa e crescente cultura del debito (oggi e' tutto rateizzato al fine di legare per il futuro i clienti di ogni genere). Sulla crescita del fenomeno del sovraindebitamento la Fenamec ha partecipato a diversi seminari presso il Cnel al fine di studiare ed elaborare forme di tutela e opportune garanzie per arginare il fenomeno ed il relativo scivolamento verso l'usura. Nella storia recente i promotori finanziari sono serviti alle banche per alleggerirsi del personale dipendente e per raccogliere nuova clientela. Oggi solo quelli con ampi portafogli hanno la possibilita' di sopravvivere mentre i piccoli promotori sono stati accompagnati alla porta dalle banche. Il recepimento della direttiva comunitaria del novembre 2007 sulla Mifid ha legittimato la nuova categoria professionale (sempre esistita di fatto e sommersa nel diritto) dei "Consulenti Finanziari", cioe' di un professionista indipendente e libero da mandato, remunerato esclusivamente a parcella, che studia i mercati finanziari e prospetta le alternative migliori, spiegando al cliente i vantaggi i costi e i rischi di ogni alternativa. Analogamente ai promotori finanziari per le banche, gli agenti in attivita' finanziaria sono i diretti collocatori di prodotti per il credito; i nuovi consulenti finanziari, per i clienti che decidano di appoggiarsi ad un consulente indipendente, sono nell'erogazione del credito da individuare nella categoria dei mediatori creditizi che pertanto devono avere la possibilita' di svolgere la loro professione, certamente dopo essere stati oggetto di verifica professionale, e dopo aver sottoscritto come unico impegno "patrimoniale" (articolo 6 del Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari -Adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008 , n. 206 -) una assicurazione a copertura della responsabilita' civile per i danni derivanti da negligenza professionale per importo di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta e di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo. Come Organizzazione Sindacale la Fenamec non puo' che porsi a difesa e tutela della categoria rappresentata, quella dei Mediatori Creditizi ad essa iscritti, considerando tutto cio' inaccettabile e ingiusto nei confronti di chi vuol professionalmente esercitare la propria attivita' contribuendo anche fiscalmente alla societa' civile ed alla sua crescita culturale. Le numerose richieste di informazioni pervenuteci in merito all'elaborazione del decreto ci hanno mostrato il timore dei tanti mediatori creditizi, liberi professionisti, verso un'attivita' esercitata da anni e destinata a cessare o a divenire inesorabilmente subordinata. Subordinare l'esercizio della professione di mediatore creditizio alla costituzione o adesione dello stesso ad una societa' con capitale elevato significa trasformare una libera professione in lavoro dipendente, in balia delle grandi societa'e network, nuovi signori di questo settore del mercato, in grado di fissare e cambiare con estrema facilita' le regole in virtu' del raggiungimento dei propri obiettivi economici; significa escludere dalla professione quanti non dispongano del capitale necessario, non di un titolo di studio appropriato o di sufficiente competenza professionale, derogando il principio democratico su cui e' fondata la nostra costituzione; significa escludere i giovani sprovvisti di capitale iniziale da una libera professione, senza preoccuparsi di stabilire nuove regole per le societa', lasciando ricadere tutta la responsabilita' sul lavoro dei singoli che difficilmente potrebbero rivalersi contro tali societa' temendo per il proprio posto di lavoro. Contesto Normativo Vorremmo sapere quali siano le fattispecie giuridiche attivate dal mediatore creditizio che provocano danni ai consumatori, al di fuori di una condotta penalmente rilevante, tenuto conto che da sempre il solo ruolo dei mediatori e' stato quello di mettere in contatto le banche e gli intermediari finanziari per la concessione di finanziamenti. Parimenti vorremmo che fossero identificate delle fattispecie per le quali , fermo restando la correttezza operativa del mediatore creditizio sia da ravvisarsi una responsabilita' diretta degli intermediari finanziari in danno dei consumatori. Riteniamo per tutte le considerazioni sopraesposte sufficiente inserire come riferimento l'art. 2463 C.C. accompagnando ai requisiti patrimoniali la copertura di polizze che prevedano , per l'attivita' svolta, un massimale pari a 1.000.000 di euro per sinistro e di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo, al pari di quanto gia' disposto nel "Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (Adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206 art. 6). Art. 7 - Ci sembra poco auspicabile far si' che il controllo dell'albo dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria sia esercitato dalle banche e dagli intermediari finanziari che di fatto sono i datori di lavoro per gli stessi iscritti. Quanto meno la presenza di dette rappresentanze deve essere in misura minoritaria rispetto agli altri componenti l'organismo di controllo. Art. 9 - Ci sembra opportuno dividere l'elenco comprendente sia i mediatori creditizi che gli agenti in attivita' finanziaria in due sezioni separate, al fine di non creare possibili dubbi in sede di consultazione degli stessi elenchi. Art. 12 - Non si riesce a comprendere perche' solo per per gli agenti in attivita' finanziaria, che pure operano con mandato di esclusiva da parte di un intermediario finanziario che ha obbligo di formazione, si preveda da parte dell'Organismo corsi di formazione e di aggiornamento professionale, mentre per i mediatori creditizi tale attivita' non sia prevista. Considerazioni conclusive L'obiettivo e' certamente quello di regolamentare il settore dei mediatori creditizi ma il solo innalzamento del capitale sociale minimo non fara' altro che creare numerosissime figure che lavoreranno in nero e quindi con maggiore possibilita' di effettuare danni all'interno del sistema finanziario, inoltre si creeranno delle concentrazioni di mediatori in pochi network che dovendo "garantire" per i collaboratori, imporranno regole e "modus operandi" che andranno a modificare il principio e la denominazione stessa del mediatore creditizio. Verosimilmente ci saranno anche dei suggerimenti dettati dal network di mediazione creditizia mirati a collocare i prodotti di erogazione che meglio retribuiranno gli stessi network a scapito del miglior prodotto per la clientela. Meglio sarebbe stato censire capillarmente tutti gli operatori e imporre ad esempio l'introduzione della parcella nei contratti di mutuo o di finanziamento in genere; allargare la base degli iscritti in aperta trasparenza per escludere con piu' fermezza i pochi ad operare nella clandestinita'; imporre delle verifiche a carico dell'albo di controllo sul mantenimento dei requisiti professionali; spingere i mediatori alla costituzione di un fondo previdenziale integrativo. Tutto questo forse non sara' fatto nel breve ma siamo certi che il nostro sforzo sindacale rimarra' mirato a tutelare e diffondere la cultura della mediazione creditizia come ricerca costante nel libero mercato delle condizioni piu' vantaggiose per il cliente e della volonta' di alcuni intermediari finanziari di allargare il proprio portafoglio clienti.

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